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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA’
(art.47 D.P.R. 445 del 28.12.2000).
 
   
   
   
      
 
L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, con osservanza delle modalità di cui all’art.38.
 
       
 
La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
 
       
 
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art.46 (autocertificazioni) sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 
       
 
Salvo i casi in cui la legge preveda espressamente la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria, è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento, o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.