REGOLAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO ALLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

 
     
 

 

 
 

 

SOMMARIO

 

Art. 1 – Oggetto del regolamento

 

Art. 2 – Autorizzazioni alle missioni

 

Art. 3 – Missioni connesse al mandato

 

Art. 4 – Rimborso delle spese di trasporto per compiere le missioni: tipologia di mezzi pubblici, mezzinoleggiati e propri

 

Art. 5 – Spese sostenute e rimborsabili

 

Art. 6 – Anticipazioni sulle spese da sostenere

 

Art. 7 – Richiesta di liquidazione

 

Art. 8 – Norme finali

 

 

 

Art. 1 – Oggetto del regolamento

 

Il presente Regolamento disciplina, con riguardo agli amministratori comunali individuati dall’art. 77, comma 2 del T.U. approvato con D. L.svo 18 agosto 2000, n. 267:

  • il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l’indennità di missione per recarsi in missione per ragioni connesse all’esercizio del mandato;
  • il rimborso delle spese di viaggio effettivamentesostenute dagli amministratori che risiedono fuori dal Comune per la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta e delle Commissioni formalmente istituite e convocate, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate .

 

Art. 2 – Autorizzazioni alle missioni

Gli Amministratori che, per ragioni connesse all’esercizio del loro mandato, tenuto conto delle apposite disponibilità di bilancio, si rechino fuori del territorio comunale, devono essere autorizzati per iscritto:

  • dal Sindaco, con atto scritto,quando incaricato della missione è un componente della Giunta o del Consiglio
  • Qualora sia il Sindaco stesso a doversi recare in missione non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione fermo restante l’obbligo di presentare la documentazione richiesta dal successivo art. 7.
  • In ogni caso, prima di svolgere qualsiasi missione fuori del territorio comunale dovrà essere informato il Responsabile del servizio assegnatario del peg relativo alle indennità delle missioni degli amministratori per laassunzione della determina di impegno di spesa.

 

Art. 3 – Missioni connesse al mandato

Sono missioni connesse al mandato quelle occorrenti per l’esercizio della funzione, cioè quelle che risultino determinate dalla necessità dell’adempimento delle funzioni stesse; sono pertanto connesse al mandato tutte le missioni che si compiono presso altri organi(superiori, di controllo, di vigilanza o analoghi) per risolvere o chiarire procedure e formalità da osservare nell’espletamento di determinate pratiche o dell’attività nel suo insieme. In sostanza, ed in via generale, si stabilisce che sono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo, ivi comprese le partecipazioni alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni.

 

Art. 4 – Rimborso delle spese di trasporto per compiere le missioni: tipologia di mezzi pubblici, mezzinoleggiati e propri

Il diritto al rimborso nonché l’ammontare delle spese sono supportati dall’art. 84 del D. L.svo 18 agosto 2000, n. 267 che richiama l’art. 1, comma 1, e l’art. 3 commi 1 e 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l’ammontare secondo quanto stabilito dal punto 2 della tab. A allegata alla medesima legge.

Per l’espletamento delle missioni di cui alla lettera a) dell’articolo 1, gli amministratori hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea:

  • treni: 1^ classe, nonché ad un compartimento singolo in carrozze letti, per i viaggi compiuti nottetempo;
  • piroscafi: 1^ classe;
  • aerei: 1^ classe;
  • altri servizi pubblici di linea, quando tali servizi consentano un risparmio di tempo, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario.

E’ anche ammesso l’uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si deve raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.

L’uso del taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti dalle stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di missione (alberghi od uffici).

E’ altresì eccezionalmente ammesso l’uso del mezzo di trasporto proprio dell’amministratore quando l’orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con l’espletamento delle incombenze connesse al mandato o alla missione, o manchino i servizi di linea, ovvero l’uso del mezzo proprio di trasporto si appalesi economicamente più conveniente.

Nel caso specifico in cui l’amministratore faccia uso del proprio mezzo di trasporto, ha diritto:

  • all’indennità chilometrica prevista dall’art. 8 della Legge 26.7.1978, n. 417 e dall’art. 5 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde per ogni chilometro (in base a dichiarazione rilasciata e sottoscritta dall’interessato, contenente il motivo della missione, il giorno, l’ora di inizio e di conclusione, i Km. percorsi in andata e ritorno)
  • al rimborso della spesa eventualmente sostenuta per il pedaggio autostradale, per la sosta dell’automezzo, da documentarsi con scontrino o altre note di spesa.
  • E’ consentito inoltre l’uso del mezzo proprio di trasporto previa domanda scritta dell’interessato dalla quale risulti che l’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.

 

Art. 5 – Spese sostenute e rimborsabili

Gli amministratori hanno facoltà, in missione, per trasferte superiori a 12 ore, secondo quanto stabilito per i segretari comunali nel contratto di lavoro attualmente vigente, di pernottare in alberghi di categoria non superiore a quattro stelle o equivalente e di ottenere integralmente il rimborso della spesa sostenuta a presentazione di regolare fattura.

Il rimborso delle spese sostenute e l’indennità di missione spetta qualora gli amministratori si rechino in località distanti 10 Km. dalla sede dell’Ente; spetta altresì il rimborso per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.

Sono esclusi, a qualsiasi titolo, rimborsi spese di altre persone. Non sono ammissibili ricevute con cancellazioni o correzioni senza la convalida dell’esercente o, comunque, per spese sostenute fuori dall’itinerario della missione. Tutta la documentazione deve essere in originale.

Fra le spese rimborsabili: rientrano le spese di viaggio effettivamente sostenute dall’amministratore che risiede fuori dal Comune per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Per i Consiglieri sono ammesse al rimborso le spese di viaggioper: le presenze in Consiglio, nelle Commissioni consiliari, nelle Conferenze dei capigruppo, le presenze legate all’esercizio dell’accesso agli atti per l’espletamento del mandato e per prendere visione delle proposte di deliberazione di Consiglio in occasione delle relative convocazioni.

 

Art. 6 – Anticipazioni sulle spese da sostenere

Per le missioni di durata superiore alle 24 ore è data facoltà agliamministratoridi chiedere per iscritto l’anticipazione di un importo pari al 75% delle presumibili spese da rimborsare.

A soddisfare la richiesta di anticipazione dei membri della Giunta e del Consiglio comunale provvede il responsabile del servizio preposto, che dovrà prevedere nell’ atto di cui all’art. 2 comma 3 del presente regolamento tale anticipazione.

Art. 7 – Richiesta di liquidazione

Gli amministratori hanno l’obbligo di rimettere all’ufficio competente la richiesta di liquidazione entro 8 giorni dal compimento della missione. Entro lo stesso termine devono versare allo stesso ufficio i fondi dell’anticipazione non utilizzati.

A corredo della richiesta di liquidazione deve essere allegata la documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute ed una dichiarazione della durata e sulle finalità della missione.

Nei casi in cui l’amministratore non formuli la richiesta di liquidazione nei termini predetti, il responsabile del servizio provvede d’ufficio al recupero dell’intera anticipazione attraverso trattenuta sull’indennità di funzione o sul gettone di presenza.

 

Art. 8 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme legislative vigenti in materia di rimborso di spese e di indennità di missione ai dirigenti dello Stato.

Le disposizioni del presente Regolamento andranno in vigore dopo l’esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

 

 

 
 
     
   
   
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