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REGOLAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO ALLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI |
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SOMMARIO
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Autorizzazioni alle missioni
Art. 3 – Missioni connesse al mandato
Art. 4 – Rimborso delle spese di trasporto per compiere le missioni: tipologia di mezzi pubblici, mezzinoleggiati e propri
Art. 5 – Spese sostenute e rimborsabili
Art. 6 – Anticipazioni sulle spese da sostenere
Art. 7 – Richiesta di liquidazione
Art. 8 – Norme finali
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina, con riguardo agli amministratori comunali individuati dall’art. 77, comma 2 del T.U. approvato con D. L.svo 18 agosto 2000, n. 267:
Art. 2 – Autorizzazioni alle missioniGli Amministratori che, per ragioni connesse all’esercizio del loro mandato, tenuto conto delle apposite disponibilità di bilancio, si rechino fuori del territorio comunale, devono essere autorizzati per iscritto:
Art. 3 – Missioni connesse al mandatoSono missioni connesse al mandato quelle occorrenti per l’esercizio della funzione, cioè quelle che risultino determinate dalla necessità dell’adempimento delle funzioni stesse; sono pertanto connesse al mandato tutte le missioni che si compiono presso altri organi(superiori, di controllo, di vigilanza o analoghi) per risolvere o chiarire procedure e formalità da osservare nell’espletamento di determinate pratiche o dell’attività nel suo insieme. In sostanza, ed in via generale, si stabilisce che sono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo, ivi comprese le partecipazioni alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni.
Art. 4 – Rimborso delle spese di trasporto per compiere le missioni: tipologia di mezzi pubblici, mezzinoleggiati e propri Il diritto al rimborso nonché l’ammontare delle spese sono supportati dall’art. 84 del D. L.svo 18 agosto 2000, n. 267 che richiama l’art. 1, comma 1, e l’art. 3 commi 1 e 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l’ammontare secondo quanto stabilito dal punto 2 della tab. A allegata alla medesima legge. Per l’espletamento delle missioni di cui alla lettera a) dell’articolo 1, gli amministratori hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea:
E’ anche ammesso l’uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si deve raggiungere rapidamente il luogo di destinazione. L’uso del taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti dalle stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di missione (alberghi od uffici). E’ altresì eccezionalmente ammesso l’uso del mezzo di trasporto proprio dell’amministratore quando l’orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con l’espletamento delle incombenze connesse al mandato o alla missione, o manchino i servizi di linea, ovvero l’uso del mezzo proprio di trasporto si appalesi economicamente più conveniente. Nel caso specifico in cui l’amministratore faccia uso del proprio mezzo di trasporto, ha diritto:
Art. 5 – Spese sostenute e rimborsabiliGli amministratori hanno facoltà, in missione, per trasferte superiori a 12 ore, secondo quanto stabilito per i segretari comunali nel contratto di lavoro attualmente vigente, di pernottare in alberghi di categoria non superiore a quattro stelle o equivalente e di ottenere integralmente il rimborso della spesa sostenuta a presentazione di regolare fattura. Il rimborso delle spese sostenute e l’indennità di missione spetta qualora gli amministratori si rechino in località distanti 10 Km. dalla sede dell’Ente; spetta altresì il rimborso per uno o due pasti giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Sono esclusi, a qualsiasi titolo, rimborsi spese di altre persone. Non sono ammissibili ricevute con cancellazioni o correzioni senza la convalida dell’esercente o, comunque, per spese sostenute fuori dall’itinerario della missione. Tutta la documentazione deve essere in originale. Fra le spese rimborsabili: rientrano le spese di viaggio effettivamente sostenute dall’amministratore che risiede fuori dal Comune per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Per i Consiglieri sono ammesse al rimborso le spese di viaggioper: le presenze in Consiglio, nelle Commissioni consiliari, nelle Conferenze dei capigruppo, le presenze legate all’esercizio dell’accesso agli atti per l’espletamento del mandato e per prendere visione delle proposte di deliberazione di Consiglio in occasione delle relative convocazioni.
Art. 6 – Anticipazioni sulle spese da sostenerePer le missioni di durata superiore alle 24 ore è data facoltà agliamministratoridi chiedere per iscritto l’anticipazione di un importo pari al 75% delle presumibili spese da rimborsare. A soddisfare la richiesta di anticipazione dei membri della Giunta e del Consiglio comunale provvede il responsabile del servizio preposto, che dovrà prevedere nell’ atto di cui all’art. 2 comma 3 del presente regolamento tale anticipazione. Art. 7 – Richiesta di liquidazioneGli amministratori hanno l’obbligo di rimettere all’ufficio competente la richiesta di liquidazione entro 8 giorni dal compimento della missione. Entro lo stesso termine devono versare allo stesso ufficio i fondi dell’anticipazione non utilizzati. A corredo della richiesta di liquidazione deve essere allegata la documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute ed una dichiarazione della durata e sulle finalità della missione. Nei casi in cui l’amministratore non formuli la richiesta di liquidazione nei termini predetti, il responsabile del servizio provvede d’ufficio al recupero dell’intera anticipazione attraverso trattenuta sull’indennità di funzione o sul gettone di presenza.
Art. 8 – Norme finaliPer quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme legislative vigenti in materia di rimborso di spese e di indennità di missione ai dirigenti dello Stato. Le disposizioni del presente Regolamento andranno in vigore dopo l’esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
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