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REGOLAMENTO PER L’USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE |
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Sommario
Capo Primo – Finalità del regolamento Art. 1 – Finalità
Capo Secondo – Lo stemma Art. 2 – Descrizione dello stemma Art. 3 – Uso Civico Art. 4 – Riproduzione dello stemma
Capo Terzo – Il Gonfalone Art. 5 – Descrizione del gonfalone Art. 6 – Uso del Gonfalone
Capo Quarto – La Fascia Tricolore Art. 7 – Fascia Tricolore
Capo Quinto – Le Bandiere Art.8 – Esposizione delle bandiere all’esterno del palazzo Municipale Art.9 – Esposizione delle bandiere all’interno del palazzo Municipale Art. 10 - Esposizione della bandiera della Pace e delle Bandiere di paesi stranieri Art. 11 - Esposizione delle bandiere in segno di lutto Art. 12 – Modalità di esposizione delle bandiere Art. 13 – Responsabile
Capo Sesto – Disposizioni finali Art. 14 – Norme di rinvio Art. 15 – Entrata in vigore.
CAPO I
FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
ART. 1Finalità
1. Il presente regolamento disciplina l’uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere. CAPO II
LO STEMMA
Art. 2Descrizione dello stemma
1. Il Comune, come segno distintivo della propria personalità giuridica, ha lo stemma, riconosciuto con Reale Decreto in data 7/02/1938 e così descritto: “di rosso al castello d’oro racchiuso tra due trecce di capelli dello stesso decussate nella punta dello scudo circondato da due rami di quercia e d’alloro annodati da un nastro di colorinazionali”.
Art. 3Uso Civico
1. Lo stemma identifica il Comune di Casatenovo e deve sempre essere accompagnato dalla dicitura “Comune di Casatenovo”. 2. La dicitura “Comune di Casatenovo” identifica sia il territorio comunale, che l’Amministrazione nel suo complesso, nonché il Comune e gli organi amministrativi dell’Ente, secondo i principi fissati dalle legge e dallo Statuto Comunale. Art. 4Riproduzione dello stemma
1. Lo stemma del Comune, con le diciture sopra indicate, viene riprodotto:
2. L’uso dello stemma è riservato al Comune. Può essere autorizzato l’utilizzo dello stemma in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio, altri organismi non profit, aziende pubbliche di servizi alla persona, soggetti pubblici che realizzano attività d’interesse per la comunità locale e privati cittadini, secondo quanto stabilito dal regolamento per la concessione del patrocinio. Non può essere concesso l’uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro. 3. L’utilizzo da parte dei soggetti di cui al precedente comma, dovrà essere autorizzato con provvedimento del Sindaco o dell’Assessore competente. 4. L’uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall’uso stesso sia arrecato danno, nocumento o disonore per l’ Amministrazione comunale, comporterà l’immediata revoca all’autorizzazione dell’utilizzo dello stesso, determinata con provvedimento del Sindaco o dell’Assessore competente.
CAPO III
IL GONFALONE
ART. 5Descrizione del gonfalone
1. Il Gonfalone del Comune di Casatenovo è stato riconosciuto con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21/01/1958 e dallo stesso è così descritto: “drappo di colore bianco riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento: COMUNE DI CASATENOVO. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bulette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”. 2. Il gonfalone è sospeso mediante un bilico modile ad un’asta 3. Il gonfalone è ordinariamente custodito nella “Sala Consiliare” del Palazzo Comunale.
ART. 6Uso del Gonfalone
1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all’interno del palazzo Municipale o nelle sedi comunali, il gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea. 2. Al di fuori del palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite per la comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per la partecipazione ad iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano patrocinate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali. 3. Non è necessaria alcuna autorizzazione per l’esposizione del Gonfalone nelle seguenti cerimonie o ricorrenze:
CAPO IV
LA FASCIA TRICOLORE
Art. 7Fascia tricolore
1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. 2. L’uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l’uso di tale distintivo, esclusivamente da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.
CAPO V
LE BANDIERE
ART. 8Esposizione delle bandiere all’esterno del Palazzo Municipale
1. All’esterno del palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale. 2. In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all’esterno del palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite. 3. Le bandiere se esposte durante le ore notturne, dovranno essere adeguatamente illuminate.
ART. 9Esposizione delle bandiere all’interno del Palazzo Municipale
1. All’interno del palazzo Municipale, sono quotidianamente esposte nella sala Consiliare, la bandiera nazionale, quella regionale e quella dell’unione europea. 2. Nell’Ufficio del Sindaco sono esposte le bandiere nazionale e dell’unione europea. 3. Nella sala Consigliare oltre le bandiere elencate al comma 1, è esposta anche la bandiera del Tibet sino a quando il Governo della Repubblica Popolare di Cina e il Governo tibetano in esilio non avranno concordato un nuovo status che garantisca una piena autonomia per il Tibet, ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/09/2001 e della deliberazione della Regione Lombardia n. VII/0193 del 06/02/2001. 4. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella regionale e quella europea, sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
ART. 10Esposizione della bandiera della Pace e delle Bandiere di paesi stranieri.
1. il Sindaco, previa comunicazione nella Conferenza dei Capigruppo, può stabilire, per un periodo determinato e per occasioni particolari, l’esposizione della Bandiera della Pace, sia all’ esterno che all’interno del Palazzo Municipale. 2. Il Sindaco può altresì disporre l’esposizione di bandiere dei paesi stranieri, all’esterno e all’interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 9 comma 4 del presente Regolamento.
ART. 11Esposizione delle bandiere in segno di lutto
1. In segno di lutto, le bandiere verranno esposte a mezz’asta. Nella circostanza, all’estremità superiore dell’inferitura, saranno collocate due strisce di velo nero.
ART. 12Modalità di esposizione delle bandiere
1. Le bandiere devono essere usate i modo proprio e dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d’uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, simboli, scritte o lettere di alcuni tipo. 2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza. 3.Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione di sinistra rispetto all’osservatore. 4. Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all’osservatore. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale. 5. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione. ART. 13Responsabile
1. Il Sindaco, con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, individua il dipendente o i dipendenti a cui compete la corretta esposizione delle bandiere e la vigilanza sulla regolare applicazione del capo V del presente regolamento.
CAPO VIDISPOSIZIONI FINALI
ART.14Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.
ART. 15Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di adozione ai sensi dell’art. 45 comma 5 dello Statuto Comunale.
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