TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
- Il presente regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, di cui all’art. 7, comma 2 D. Lgs. n. 22 /1997, prodotti nel territorio del Comune di Casatenovo e viene adottato ai sensi dell’art. 21 – comma 2 del predetto Decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi delle leggi regionali in materia.
- Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti pericolosi, come definiti dall’art. 7 – comma 4 – del decreto legislativo n. 22/1997, ai rifiuti esclusi come definiti dall’art. 8 del predetto decreto legislativo , ai rifiuti non pericolosi provenienti da utenze non domestiche, non assimilati dal Comune ai rifiuti urbani per la qualità e/o quantità, ai sensi dell’art. 21 – comma 2 – lett. G) del predetto decreto legislativo.
Art. 2
Definizione e classificazione dei rifiuti urbani ed assimiliati
- Sono rifiuti urbani quelli così classificati dall’art. 7 – comma 2 - del D. Lgs n. 22/1997:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 22/1997;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime a lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed tumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatti salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lettera f - quater del D. Lgs. n. 22/97;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
k) il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale,
- Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D, sulla base degli allegati G, H ed I al decreto legislativo n. 22 /1997.
- Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti annoverati all’art. 8 del decreto.
- Sono assimilati ai rifiuti urbani per tutto il ciclo di smaltimento, come definito dall’art. 3, in particolare per ciò che riguarda l’ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta e la connessa applicazione della relativa tassa per lo smaltimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i rifiuti speciali sotto elencati che rispettano i requisiti individuati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22.5.1998;
· Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione (uffici, mense, ecc.) di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 7 del D. L.gs n. 22/1997;
· Carta e cartone;
· Vetro, vetro di scarto, rottame di vetro e cristalli;
· Imballaggi primari di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
· Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
· Accoppiati di carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
· Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
· Paglia a prodotti di paglia;
· Scarti di legno non trattati provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
· Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
· Feltri e tessuti non tessuti;
· Pelle e similpelle;
· Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
· Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili;
· Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
· Materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili;
· Materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
· Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
· Scarti vegetali in genere (erba, fiori, piante, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde;
· Nastri abrasivi;
· Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
· Accessori per l’informatica
- Sono poi assimilati ai rifiuti urbani come indicato al comma precedente i sottoelencati rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private, definiti non pericolosi ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 254/2003;
6.1 Rifiuti provenienti dalle cucine e dalle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
6.2 Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
6.3 Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all’art. 1. comma 2- ter, del decreto legge n. 527/1988 come convertito con legge n. 45/1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonchè di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.
7. L’assimilazione delle sostanze sopra elencate è effettuata dal Comune senza alcun limite di quantità.
Art. 3
Definizione e natura dello smaltimento
- per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:
1.1 Conferimento:
le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
1.2 Raccolta:
le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all’accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
1.3 Spazzamento:
le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d’acqua.
1.4 Stoccaggio provvisorio:
ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
1.5 Cernita:
le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
1.6 Trasporto:
le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento;
1.7 Trattamento intermedio:
le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione, compreso l’incenerimento;
1.8 Trattamento finale:
il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interramento controllato.
Art. 4
Principi generali e criteri di comportamento
- L’intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:
1.1 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
1.2 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
1.3 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio;
1.4 devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
1.5 devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
Art. 5
Attività di competenza del Comune
- le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani, che competono obbligatoriamente al Comune con diritto di privativa sono esercitate dall’Impresa affidataria a seguito di gara d’ appalto per conto del Comune stesso. Sono invece svolte in economia dal Comune le operazioni di svuotamento dei cestini portarifiuti collocati sul territorio comunale;
- nel presente regolamento ogni qualvolta si fa riferimento al Comune, per esso il riferimento deve intendersi fatto a chi opera per conto del Comune stesso.
Art. 6
Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti urbani o assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi
- Competono ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 2 e, altresì, di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute negli articoli 11 e seguenti.
- E’ facoltà del Comune, dietro stipula di apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta Comunale, concedere ai produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti di cui al comma precedente, la fruizione dei servizi di conferimento diversi da quelli di cui all’art. 11 e seguenti, posti in essere in via generale dal Comune dietro il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.
Art. 7
Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali
- I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati di cui all’art. 2 e a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza alle norme contenute nel decreto lgs. n. 22/1997 e successive integrazioni, nonché delle disposizione regionali e provinciali.
- Qualora il Comune gestisca lo smaltimento di tali rifiuti, i produttori o detentori, anche se non produttori, che desiderano avvalersi di tale servizio, sono tenuti a stipulare apposita convenzione secondo uno schema approvato dalla Giunta comunale che deve prevedere il pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi. Qualora il Comune istituisca detti servizi integrativi i produttori o detentori di tali rifiuti sono tenuti a conferire i rifiuti speciali al soggetto indicato dal Comune stesso, salvo i casi di autosmaltimento o di conferimento a terzi autorizzati dalle vigenti disposizioni.
Art. 8
Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali pericolosi
- I produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati di cui all’art. 2 e a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinoi smaltimento in osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo n. 22/1997 e successive integrazioni.
- Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi deve essere autorizzata dalla regione.
- Anche per la fattispecie prevista da questo articolo trova applicazione il secondo comma dell’art. 7.
Art. 9
Divieti e obblighi
- E’ assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, o contenuto in recipienti.
- Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini, le sponde ecc.
- In caso di inadempienza il Funzionario responsabile di Servizio, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
- Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.
- L’utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli operatori addetti allo scopo.
Art. 10
Ordinanze contingibili ed urgenti
- Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, nell’ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti.
TITOLO II –
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
Art. 11
Conferimento e raccolta
- I rifiuti urbani non ingombranti e ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate, relativamente a ciascuno dei tipi elencati:
1.1 I rifiuti urbani recuperabili costituiti da carta e cartone, materiali in plastica, polistirolo, alluminio, stracci e vestiti dimessi, purché non macchiati dovranno essere conferiti nella giornata di mercoledì in sacchi in polietilene trasparente i quali, a loro volta, dovranno essere riposti sul ciglio stradale entro le ore 6,00 del giorno di raccolta. In caso di festività, il giorno di raccolta verrà comunicato di volta in volta. I sacchi non conformi per tipologia non verranno ritirati.
1.2 I rifiuti urbani non recuperabili costituiti da imballaggi non recuperabili, in particolare il tetrapak, carta oleata, cenere, gomma, pannolini, lamette usa e getta, negativi fotografici, musicassette, videocassette ecc. dovranno essere conferiti nella giornata di giovedì in sacchi in polietilene trasparente i quali, a loro volta, dovranno essere riposti sul ciglio stradale entro le ore 6,00 del giorno di raccolta. In caso di festività il giorno di raccolta verrà comunicato di volta in volta. I sacchi non conformi per tipologia non verranno ritirati.
1.3 I rifiuti organici costituiti da tutti gli avanzi di cucina nonché tovaglioli di carta dovranno essere conferiti nelle giornate di martedì e sabato in sacchetti biodegradabili in MaterBi in quali, a loro volta, dovranno essere riposti, ben chiusi, nell’apposito secchiello, fornito dal Comune, e posizionati sul ciglio della strada dalle ore 20,00 del giorno prima ed entro le ore 6,00 del giorno di raccolta. In caso di festività il giorno di raccolta verrà comunicato di volta in volta. I sacchi non conformi per tipologia non verranno ritirati.
1.4 I contenitori in vetro potranno essere conferiti indifferentemente nelle apposite campane dislocate sul territorio comunale o presso la piattaforma ecologica di Via Boschetto.
1.5 I rifiuti ingombranti, i beni di consumo durevoli e di arredamento, carta e cartone, contenitori in plastica per liquidi, lattine in alluminio, legname, materiali ferrosi, rifiuti verdi derivanti da sfalci e potature, rifiuti inerti derivanti da piccole demolizioni domestiche, pile, batterie usate (solo da utenze domestiche), oli animali e vegetali esausti, contenitori etichettati “T” e “E”, toner ed ogni altro rifiuto oggetto di raccolta differenziata saranno conferiti presso la piattaforma ecologica di Via Boschetto.
Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
- garantire, il più possibile, la maggiore economicità del servizio.
Art. 12
Trasporto
- Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all’art. 4
- I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio del Comune, salvo speciali autorizzazioni che devono essere concesse dal Sindaco per agevolarne lo svolgimento (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione ecc.).
Art. 13
Trattamento
Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell’osservanza delle norme legislative vigenti.
TITOLO III –
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
Art. 14
Raccolta, spazzamento e trattamento
- Il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani viene effettuato entro il territorio comunale e comprende:
- le strade e le piazze classificate comunali ai sensi di legge;
- le strade vicinali classificate ad uso pubblico ai sensi di legge;
- i tratti di strade provinciali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta.
- La frequenza e la modalità del servizio vengono stabilite dalla Giunta Comunale mediante l’approvazione dell’apposito capitolato d’appalto per il servizio di gestione dei rifiuti.
- I rifiuti prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni fieristiche o di mercati vengono spazzati e raccolti senza addebito di spese.
- Il servizio di spezzamento delle strade viene svolto sui tratti di strada comunale stabiliti dalla Giunta Comunale.
Art. 15
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati
- I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
- A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l’inquinamento e l’impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l’accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l’igiene pubblica, il Sindaco ingiunge, mediante apposita ordinanza, ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emana l’ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l’esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati, informandone l’autorità giudiziaria competente.
Art. 16
Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.
- I gestori di servizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante ed accurata pulizia dell’area occupata, anche con l’installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell’apposito servizio della via o piazza prospiciente.
- I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani
- All’orario di chiusura dell’esercizio pubblico l’area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
- Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti: i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti mediante le modalità previste dal vigente regolamento.
Art. 17
Carico e scarico di merce e materiali. Rimozione degli ingombri
- Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento conseguente alla violazione del presente regolamento.
- Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali e alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
Art. 18
Asporto di scarichi abusivi
- Ove si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell’ambiente, raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal presente regolamento, ferma restando l’applicazione delle sanzioni all’uopo previste,
- in caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitarto o ambientale, dispone con ordinanza a danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine prestabilito. Trascorso inutilmente detto termine, le necessarie operazioni di pulizia e di riassetto ambientale sono effettuate dal Comune, a spese dei soggetti obbligati inadempienti, dandone comunicazione alla competente autorità giudiziaria.
Art. 19
Disposizioni diverse
- Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese quelle adibite a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l’animale hanno l’obbligo di provvedere immediatamente, tramite apposita attrezzatura costituita da sacchetti e paletta, all’asportazione delle deiezioni ed al deposito delle stesse nei cestini portarifiuti.
- Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilita dall’Autorità sanitaria competente oppure prescritti nel regolamento comunale di igiene e sanità.
4. E’ vietato introdurre nei cestini portarifiuti ubicati sul territorio comunale rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all’interno degli stabili. E’ vietato, altresì, danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini , nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura, fatte salve le comunicazioni di servizi del Comune.
5. E’ altresì vietato introdurre nei contenitori per la raccolta differenziata del vetro materiali diversi dal vetro stesso.
Art. 20
Obblighi dei frontisti della strade in caso di nevicate
- Nel caso di nevicate di entità superiore a 20 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box e anche nei cortili delle case e negli androni fino a quanto non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori dalla carreggiata, i proprietari devono, quanto meno, rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.
- Nel caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è altresì fatto obbligo, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi fino alla larghezza di mt. 1,00 dalla cunetta per una larghezza di cm. 20, nonché dell’imbocco delle caditoie e dei tombini, allo scopo di agevolare il deflusso delle acque di fusione. Il medesimo obbligo sussiste per i proprietari delle aree, recintate o no, adiacenti la pubblica strada, lungo le quali deve essere sgomberata una striscia di terreno di ampiezza sufficiente al passaggio di una persona su sedia a ruote (mt. 1,50)
- Gli abitanti degli edifici sono inoltre tenuti a praticare l’apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali per tutti il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato; per le strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt. 1,50 su entrambi i lati della via e per l’intero fronte della proprietà.
- Nelle aree sgomberate, quando la temperatura è inferiore a zero grandi centigradi, i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato quantitativo di sale allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio.
- E’ fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l’incolumità dei pedoni.
TITOLO IV –
VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLO E SANZIONI
Art. 21
Validità del regolamento
- Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni dall’albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.
- E’ abrogato ogni altro regolamento e disposizione precedentemente adottati dal Comune nelle materie dallo stesso disciplinate.
Art. 22
Controlli
Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre dal personale della polizia locale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune.
Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.
Art. 23
Sanzioni
Fatte salve le sanzioni stabilite dagli articoli 50 e 51 del D. Lgs n. 22/1997 e da altre norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 7 bis del D. lgs n. 267/2000, come introdotto dalla legge n. 3/2003.