REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ATTREZZATA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANII

 
     
 

 

 
 

INDICE

 

Premessa

Definizioni

Articolo 1 – Servizio offerto e gestione della ‘piattaforma attrezzata’

Articolo 2 – Orario di apertura

Articolo 3 – Rifiuti ammessi

Articolo 4 -  Modalità di conferimento da parte dei cittadini utenti

Articolo 5 - Modalità di conferimento da parte delle utenze commerciali, artigianali ed industriali

Articolo 6 – Modalità del conferimento dei rifiuti vegetali

Articolo 7 – Conferimento dei rifiuti ingombranti

Articolo 8 – Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.)

Articolo 9 – Conferimento dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

Articolo 10 – Conferimento di altri rifiuti

Articolo 11 – Obblighi dei cittadini

Articolo 12 – Obblighi del personale di controllo

Articolo 13 – Operazioni di trattamento rifiuti

Articolo 14 – Modifiche allo stato del centro

Articolo 15 – Visite alla piattaforma da parte di terzi

Articolo 16 – Raccolta differenziata dei rifiuti mediante il servizio di ecostazione mobile

Articolo 17 – Sanzioni

Articolo 18 – Norma finale

Allegato “A”:

A1 – Sintesi degli adempimenti;

A2 – Contenuti del formulario;

A3 – Fac-simile frontespizio formulario;

A4 – Fac-simile formulario;

A5 – Istruzioni per la compilazione del formulario;

A6 – Codici rifiuti conferibili alla piattaforma comunale

 

 

Premessa

Il presente Regolamento di gestione della piattaforma attrezzata comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed in particolare in conformità a quanto stabilito dalla legislazione nazionale sui rifiuti di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 aggiornata con Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e successive modifiche ed integrazioni e con riferimento alla Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale di Casatenovo organizza un 'sistema integrato' delle raccolte differenziate che si compone, tra gli altri,  del sistema di raccolta mediante la "piattaforma attrezzata" per il conferimento diretto e separato delle frazioni previste da parte dei cittadini utenti.

 

 

Definizioni:

·        per 'raccolta differenziata' si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica 'umida', destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima (riferimento Art. 6, comma 1, lettera f del D. Lgs. n° 22/97);

·        per 'servizio di raccolta differenziata' si intende l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti fin dalla fase di conferimento finalizzato a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti;

·        per 'piattaforma attrezzata' per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani si intende un'area dotata di idonee attrezzature e caratteristiche compositive, a cui possono accedere direttamente le utenze, destinata al conferimento diretto differenziato in appositi contenitori, delle frazioni di rifiuto destinati al recupero/riciclo, allo stoccaggio temporaneo, all'ulteriore separazione e valorizzazione dei materiali riciclabili, dotate di apposita 'guardiania' e recinzione;

·        per 'cittadini/utenti'si intendono i residenti nel Comune di Casatenovo che abbiano compiuto i 18 anni d'età;

·        sono considerate utenze del servizio predisposto anche le attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio, la cui azienda abbia sede operativa riconosciuta e iscritta a ruolo, all'interno del territorio comunale di Casatenovo;

·        le attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio,iscritte a ruolo, le cui aziende abbiano sede operativa riconosciuta all'interno del territorio comunale di Casatenovo, potranno comunque conferire materiale differenziato in piattaforma, purché tale materiale non derivi di scarti di lavorazione e sia compatibile con quanto raccolto nella piattaforma;

·        per quanto attiene i conferimenti differenziati dei rifiuti elencati al successivo articolo 3, conferiti dalle attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio, iscritte a ruolo, dovranno avere origine da attività svolte in Casatenovo per le quali è attiva la raccolta differenziata;

·        i rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (riferimento Art. 7 del D. L.gs n. 22/97).

 

 

Articolo 1 – Servizio offerto e gestione della ‘piattaforma attrezzata’

 

E’ attiva la piattaforma attrezzata comunale di Via Boschetto.

La gestione può essere affidata dal Comune di Casatenovo a terzi specializzati i quali sono responsabili delle attività svolte all’interno, della tenuta degli atti tecnico/amministrativi, secondo le disposizioni legislative vigenti.

 

 

Articolo 2 – Orario di apertura

 

L’apertura all’utenza della piattaforma attrezzata comunale viene effettuata nei seguenti giorni ed orari:

 

Giorno di apertura

Orario Invernale

01 ottobre – 30 aprile

Orario Estivo

01 maggio – 30 settembre

Lunedì

8,00 – 12,00

14,00 – 17,00

8,00 – 12,00

14,30 – 18,30

Mercoledì

14,00 – 17,00

14,30 – 18,30

Sabato

8,00 – 12,00

14,00 – 17,00

8,00 – 12,00

14,30 – 18,30

 

Vengono fissati come giorni di chiusura tutte le festività nazionali e locali.

La Giunta Comunale potrà disporre con proprio atto la modifica degli orari di cui sopra.

 

 

Articolo 3 – Rifiuti ammessi

 

Possono essere conferiti alla piattaforma attrezzata comunale di Via Boschetto le seguenti frazioni di rifiuto:

 

Rifiuti pericolosi

·        Batterie usate (solo da utenze domestiche)

·        Prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo ‘T’ e/o ‘F’

·        Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

·        Pile esauste

·        Olii e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso utenze  private;

·        Olii minerali esausti

 

Rifiuti organici compostabili

·        Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo cellulosici, naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno

 

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

I rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, individuati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/05/1998, conferibili presso la piattaforma sono:

·        Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione (uffici, mense, ecc.) di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 7 del D. L.gs n. 22/1997;

·        Carta e cartone;

·        Vetro, vetro di scarto, rottame di vetro e cristalli;

·        Imballaggi primari di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;

·        Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

·        Accoppiati di carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;

·        Frammenti e manufatti di vimini e sughero;

·        Paglia a prodotti di paglia;

·        Scarti di legno non trattati provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;

·        Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

·        Feltri e tessuti non tessuti;

·        Pelle e similpelle;

·        Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

·        Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili;

·        Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

·        Materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili;

·        Materiali ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

·        Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

·        Scarti vegetali in genere (erba, fiori, piante, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde;

·        Nastri abrasivi;

·        Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

·        Accessori per l’informatica

 

 

Articolo 4 - Modalità di conferimento da parte dei cittadini utenti

 

Il cittadino utente ha accesso alla piattaforma mediante presentazione di documento identificativo personale, da mostrare, su richiesta, al personale di controllo al momento dell’ingresso.

Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni del personale di controllo e delle segnaletiche presenti all’interno della piattaforma.

Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all’interno degli appositi ‘cassoni scarrabili’ e/o ‘contenitori a tenuta’ presenti nella piattaforma.

Qualora dei cittadini utenti si avvalgano di un mezzo commerciale per effettuare il trasporto di rifiuti ingombranti devono loro stessi recarsi presso la ‘piattaforma’ o, in alternativa, oltre alla presentazione del documento identificativo personale del terzo delegato, presentare una dichiarazione di attestazione della provenienza del materiale di rifiuto debitamente sottoscritta dal cittadino utente.

 

 

 Articolo 5 - Utenze commerciali, artigianali ed industriali

 

Le utenze commerciali, artigianali ed industriali ubicate nel territorio comunale, assoggettate al pagamento della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti mediante iscrizione a ruolo, possono conferire a loro cura le suddette tipologie di rifiuti presso l’area attrezzata di Via Boschetto, negli orari stabiliti e secondo le modalità di cui al presente Regolamento comunale. Gli stessi possono altresì conferire presso la piattaforma attrezzata le tipologie di rifiuti indicate all’articolo 3, ad eccezione dei rifiuti urbani pericolosi, a condizione che i rifiuti stessi provengano dalle superfici assoggettate al pagamento della tassa/tariffa per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante iscrizione a ruolo e da interventi effettuati all’interno del territorio comunale.

E’ severamente proibito conferire rifiuti che provengono da scarti di lavorazione e/o rifiuti speciali o tossico/nocivi, per i quali lo smaltimento è a carico del produttore (riferimento Art.10 del D. L.gs. n. 22/1997).

Le utenze di cui al presente articolo hanno l’obbligo di presentare alla piattaforma ecologica il formulario di identificazione dei rifiuti. Il formulario di identificazione deve accompagnare il trasporto dei rifiuti così come stabilito dall’art. 15 del D. L.vo n. 22/97. Le modalità di compilazione sono stabilite dal successivo D.M. 1 aprile 1998, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni. Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni categoria di rifiuto, con l’eccezione dei rifiuti urbani e se il trasporto di rifiuti avviene in quantità inferiore a 30 Kg. o 30 lt. al giorno, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura dell’allegato “A” al presente regolamento.

 

 

Articolo 6 – Modalità del conferimento dei rifiuti vegetali

 

I rifiuti vegetali (potature e sfalci d’erba, ecc.) devono essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale da contenere il più possibile il volume. E’ consentito l’uso del materiale plastico per sigillare e contenere i rifiuti in questione nella sola fase di trasporto degli stessi alla piattaforma.

All’atto del conferimento i rifiuti dovranno essere liberati a cura dell’utente, da qualsiasi involucro e immessi nell’apposito contenitore secondo le indicazioni del personale di controllo.

Le imprese potranno conferire i rifiuti vegetali urbani presentando idoneo documento identificativo personale oltre ad una dichiarazione nella quale si attesti l’area del territorio di Casatenovo da cui proviene il rifiuto vegetale medesimo.

Le imprese agricole e florovivaistiche non possono utilizzare la ‘piattaforma’ per il conferimento di propri rifiuti vegetali in quanto classificati come ‘scarti di lavorazione’.

 

Articolo 7 – Conferimento dei rifiuti ingombranti

 

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti alla piattaforma direttamente a cura dei cittadini utenti o, in alternativa, conferiti da terzi previa presentazione del documento identificativo personale del terzo delegato e della dichiarazione di attestazione della provenienza del materiale di rifiuto debitamente sottoscritta dal cittadino utente.

I rifiuti ingombranti, per quanto possibile, devono essere depositati in appositi cassoni scarrabili da parte dei cittadini suddivisi per tipologia di materiale (legno, vetro, metallo, ecc.). In particolare quelli costituiti da materiale legnoso, dovranno essere opportunamente ridotti in pezzi e possibilmente esenti da parti metalliche che ne possano compromettere il recupero.

 

 

Articolo 8 – Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.)

 

I rifiuti urbani pericolosi, ivi compresi gli olii minerali e vegetali usati, devono essere conferiti alla piattaforma a cura direttamente dei cittadini.

I r.u.p. dovranno essere conferiti negli idonei contenitori situati presso l’area coperta (tettoia) opportunamente impermeabilizzata, esistente presso la piattaforma di via Boschetto.

 

 

Articolo 9 – Conferimento dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani

 

I rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani possono essere conferiti alla piattaforma a cura direttamente delle imprese produttrici, regolarmente iscritte ai ruoli dei tributi comunali.

E’ ammesso il conferimento alla piattaforma dei soli materiali per i quali siano in atto forme di raccolta differenziata. I rifiuti raccolti devono essere depositati nei rispettivi contenitori. Tali materiali dovranno essere assolutamente esenti da materiali estranei      che ne possano compromettere il recupero.

 

 

Articolo 10 – Conferimento di altri rifiuti

 

I rifiuti speciali o pericolosi rinvenuti in stato di abbandono su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, devono essere eccezionalmente depositati nella piattaforma, in luogo coperto e impermeabilizzato, accessibile al solo personale di controllo autorizzato.

 

 

Articolo 11 – Obblighi dei cittadini

 

Per accedere alla piattaforma i cittadini devono essere muniti di idoneo documento identificativo da mostrare all’atto dell’ingresso in piattaforma al personale di controllo e avere compiuto i 18 anni d’età.

I cittadini utenti devono trattenersi nell’area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

I cittadini utenti sono inoltre tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate dalle apposite segnaletiche.

Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente ‘Regolamento’ e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

 

 

Articolo 12 – Obblighi del personale di controllo

 

Il personale incaricato di custodire e controllare la piattaforma è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente ‘Regolamento’ e delle istruzioni o direttive impartite dagli uffici competenti.

In particolare il personale di controllo è tenuto a:

·        esporre un cartellino di riconoscimento;

·        curare l’apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prestabiliti;

·        essere costantemente presente durante gli orari d’apertura della piattaforma;

·        fornire ai cittadini ed agli altri soggetti che accedono alla piattaforma tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;

·        curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni periodiche; nonché la derattizzazione ogni qualvolta necessaria o prescritta dall’autorità sanitaria;

·        verificare i flussi di materiali;

·        segnalare all’Ufficio Ecologia ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione della piattaforma nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;

·        curare che, nei casi previsti dal presente Regolamento, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposita dichiarazione e, in questi casi, verificare l’accettabilità del materiale consegnato;

·        impedire il conferimento in difformità da quanto previsto nel presente regolamento;

·        fornire soccorso alle persone in particolare difficoltà per lo scarico e la separazione di materiali voluminosi e pesanti;

·        accertare la provenienza degli utenti, richiedendo l’esibizione di un documento di riconoscimento o il libretto di circolazione dell’automezzo usato per il trasporto dei rifiuti oppure un’eventuale autorizzazione rilasciata dal Comune di Casatenovo;

·        non consentire l’accesso e la permanenza a persone non autorizzate;

·        rifiutare i rifiuti non regolamentati. In particolare non possono essere confluiti al centro di raccolta i rifiuti già ritirati a domicilio, quali frazione organica e frazione secca non recuperabile;

·        verificare che i contenitori siano correttamente costipati e provvedere ad organizzare razionalmente la loro movimentazione;

·        a provvedere alla tenuta e compilazione del registro di carico e scarico e alla tenuta ed emissione dei formulari di trasporto dei rifiuti come disposto dal D. L.gs. 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Articolo 13 – Operazioni di trattamento rifiuti

 

Sono vietate operazioni di cernita e di recupero dei materiali conferiti non autorizzate dagli organi comunali competenti.

E’ consentito il trattamento e la valorizzazione dei materiali conferiti e riciclabili attraverso l’uso di macchinari ed attrezzature idonei e funzionali alla riduzione volumetrica, alla pressatura dei materiali ed al relativo imballaggio. Tali operazioni dovranno essere autorizzate dall’organo provinciale competente.

 

Articolo 14 – Modifiche allo stato del centro

 

Ogni modifica dello stato di fatto dell’area e delle strutture fisse, finalizzata al miglioramento ed all’ampliamento dei servizi, dovrà essere effettuata e/o autorizzata dall’Amministrazione Comunale.

 

 

Articolo 15 – Visite alla piattaforma da parte di terzi

 

Le visite all’impianto da parte di terzi, quali tecnici ed amministratori di enti, scolaresche, ecc. devono essere autorizzate dal Comune. Non è necessaria la preventiva autorizzazione in caso di controlli effettuati da amministratori e tecnici del Comune, nonché tecnici degli enti preposti alla vigilanza e al controllo.

 

 

Articolo 16 – Raccolta differenziata dei rifiuti mediante il servizio di ecostazione

  mobile

 

Il Comune di Casatenovo ha attivato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, riservato esclusivamente alle utenze domestiche, mediante l’ ecostazione mobile che raccoglie i seguenti rifiuti:

·        contenitori per smalti e vernici;

·        bombolette spray;

·        cartucce di esauste di toner di fotocopiatrici, stampanti e fax;

·        batterie esauste di auto e moto;

·        lampade al neon (integre e adeguatamente imballate);

·        prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” – “F” – “X” e “C”.

L’ecostazione mobile è presente il primo mercoledì di ogni mese presso i seguenti punti di sosta:

·        frazione Campofiorenzo - angolo via Somaglia;

·        piattaforma ecologica - via Boschetto;

·        capoluogo – via Leone XIII°

E’ inoltre attivo il servizio di raccolta su chiamata e a domicilio di olii vegetali e grassi animali (provenienti da ristorazione) e di tubi catodici, televisori e frigoriferi (provenienti da utenze domestiche).

 

 

Articolo 17 – Sanzioni

 

La Polizia Locale, gli Ispettori ambientali ed i responsabili comunali sono incaricati della sorveglianza delle operazioni svolte all’interno della piattaforma attrezzata nonché dell’ottemperanza al presente Regolamento.

A chiunque non ottemperi all’obbligo di conferimento separato dei rifiuti solidi in genere, dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti, degli olii minerali e dei grassi animali e vegetali negli appositi contenitori presenti nella piattaforma attrezzata comunale, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 50 del D. Lgs. 05/02/1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti norme in materia di rifiuti.

Per ogni altra violazione delle norme del presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti in materia d’igiene urbana e di salvaguardia ambientale nonché l’art. 7 bis del Decreto  Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Articolo 18 – Norma finale

 

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente ‘Regolamento’ si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (riferimento D. Lgs. 05/02/1997, n. 22 successive modificazioni ed integrazioni), alle direttive e disposizioni che verranno impartite dal competente Ufficio comunale ed ai provvedimenti che verranno adottati dal Sindaco.

 

 

ALLEGATO “A”

 

 

A1) - SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

 

Formulario di identificazione
Il formulario di identificazione deve accompagnare il trasporto dei rifiuti così come stabilito dall’art. 15 del D.lgs 22/97. Le modalità di compilazione sono stabilite dal successivo DM 1 aprile 1998 n. 145

Soggetti obbligati

Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni categoria di rifiuto, con l’eccezione dei rifiuti urbani e se il trasporto di rifiuti avviene in quantità inferiore a 30 Kg al giorno o 30 Litri al giorno, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.

Obblighi

Il formulario può essere emesso dal produttore dei rifiuti o dal trasportatore, in ogni caso la responsabilità di eventuali errori viene condivisa in solido. Le copie del formulario vanno conservate per 5 anni. Il formulario deve essere vidimato presso le camere di commercio o presso le Agenzie delle Entrate

Modalità

Il formulario si redige in quattro copie a ricalco. La prima copia resta al detentore, mentre le altre tre sono acquisite dal trasportatore che ne detiene una per sè, ne dà una al destinatario ed infine restituisce la quarta copia al produttore del rifiuto quale attestazione dell’avvenuto smaltimento/recupero (entro i tre mesi).

Violazioni e sanzioni

Mancanza del formulario durante il trasporto; formulario recante dati incompleti o inesatti (art. 52, c. 3; art. 483 C.p.): sanzione amministrativa pecuniaria da 3 a 18 milioni di lire; per rifiuti pericolosi, si aggiunge l’arresto fino a 2 anni. Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nel formulario consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,00 a 1549,00 euro

D.Lgs. 5-2-1997 n. 22

Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O

Articolo 15 Trasporto dei rifiuti.

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

 

 

A2) - CONTENUTI DEL FORMULARIO

 

D.M. 1 aprile 1998, n. 145 (1).

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei trasporti e della navigazione

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti in particolare gli articoli 15 e 18, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998;

Adotta il seguente regolamento:

1. 1. È approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15.

2. 1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

2. Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C.

3. 1. Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

2. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

4. 1. I formulari di identificazione di cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

2. La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario.

3. I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

5. 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

A3) - FAC-SIMILE FRONTESPIZIO FORMULARIO

 

Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo

Ditta 

 

 

 

 

 

Residenza o domicilio 

 

 

 

 

Comune 

via 

n. 

 

Codice fiscale 

 

 

 

 

 

Ubicazione dell'esercizio 

 

 

 

 

Comune 

via 

n. 

 

Formulario dal n. 

 

al n. 

 

 

 

 

A4) - FAC-SIMILE FORMULARIO

 

 

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO  

 

Serie e Numero:  

 

del ...../...../..... 

(D.L. n. 22 del 5 febbraio 1997 art. 15)  

 

Numero registro: 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Produttore/Detentore: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unità locale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. fisc: 

 

N. Aut/Albo: 

 

del ..../..../.....  

 

 

 

 

 

[2] Destinatario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo di destinazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. fisc: 

 

N. Aut/Albo: 

 

 

del  

 

 

 

 

 

[3] Trasportatore del rifiuto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. fisc: 

 

N. Aut/Albo: 

 

del ...../..../.....  

 

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotazioni: 

 Gestore piattaforma:

 

 

 

 

 Iscrizione albo

 

 

 

 

[4] Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Europeo: 

 

 

 

Stato fisico: 

 

 

[1] [2] [3] [4]. 

 

 

Caratteristiche di pericolo: 

 

 

 

 

N. Colli/contenitori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5] Rifiuto destinato a: 

 

 

 

(recupero/smaltimento)  

Caratteristiche chimico-fisiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[6] Quantità: 

(-) kg o litri 

 

P. lordo:  

 

Tara: 

 

 

 

(-) Peso da verificarsi a destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7] Percorso (se diverso dal più breve): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[8] Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: 

[SI] 

[NO] 

 

 

 

 

 

 

 

[9] Firme:  

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE:* 

 

 

FIRMA DEL TRASPORTATORE: * 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10] Cognome e nome conducente 

 

Targa automezzo: 

 

 

 

 

 

Targa rimorchio: 

 

 

 

 

Data/ora inizio trasporto: 

 

del ..../..../.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

[11] - Riservato al destinatario -  

 

 

 

 

 

Si dichiara che il carico è stato: 

 

(-) accettato per intero  

 

 

 

 

(-) accettato per la seguente quantità (kg o litri): 

 

 

 

 

(-) respinto per le seguenti motivazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

FIRMA DEL DESTINATARIO: * 

 

 

 

A5) - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

 

Descrizione tecnica

I. Sul frontespizio del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A3".

II. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi.

III. Nella prima sezione dovranno essere riportati:

A) nella casella [1] i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

- INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITÀ LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO

- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22.

B) Nella casella [2], destinatario, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

- CODICE FISCALE

- INDIRIZZO DELL'UNITÀ LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ Dl GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22.

C). Nella casella [3], trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

- INDIRIZZO DELL'IMPRESA

- NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.

IV. Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni

V. Nella terza sezione dovranno essere riportati:

A) alla casella [4], caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:

- CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO

- CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido.

- CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI) (1).

B) alla casella [5] l'indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.

C) alla casella [6] la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)

D) alla casella [7] il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve).

E) alla casella [8] l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID

VI. Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:

A) nella casella [9], apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.

B) nella casella [10], trascrivere il cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza.

VII. Nella quinta sezione, casella [11], il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma.

(1) Vedi, ora, la Dir. Min. 9 aprile 2002.

 

 

A6) - CODICI RIFIUTI CONFERIBILI ALLA PIATTAFORMA COMUNALE

 

Rifiuti che possono essere conferiti da privati (senza formulario) e da Aziende (con formulario se quantitativo superiore a 30 Kg):

 

CER   150102          IMBALLAGGI IN PLASTICA

CER   150104          IMBALLAGGI METALLICI

CER   150107          IMBALLAGGI IN VETRO

CER   170904          RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 170901 (rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio) E 170903 (altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, comprese i rifiuti misti, contenenti sostanze pericolose)

CER   200101          CARTA E CARTONE

CER   200138          LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 (legno contenente sostanze pericolose) 

CER   200140          METALLO

CER   200201          RIFIUTI BIODEGRADABILI

CER   200307          RIFIUTI INGOMBRANTI

 

 

Rifiuti che possono essere conferiti SOLO ED ESCLUSIVAMENTE da privati (senza formulario).

 

Accumulatori al piombo e batterie

Oli minerali

Oli vegetali

Cartucce toner

Prodotti etichettati T/F

 

 

 
     
   
   
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