REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA
 
     
 

 

 
 

Capitolo  1

Disposizioni Generali

Art. 1       Oggetto

Art. 2       Validità del regolamento

Art. 3       Definizioni

Art. 4       Classificazione degli scrichi

Art. 5       Obbligo di immissione nella fognatura pubblica

Art. 6       Acque meteoriche

Art. 7       Concessione del permesso di allacciamento

Art. 8       Autorizzazione allo scarico

Art. 9       Spese di istruttoria della pratica per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Art. 10     Lavori di allacciamento alla rete comunale

Art. 11     Collaudo dell'allacciamento alla fognatura comunale

Art. 12     Esecuzione in contrasto con le prescrizioni

Art. 13     Cameretta di ispezione, di misura e di prelievo dello scarico

Art. 14     Prescrizioni per gli allacciamenti alla fognatura pubblica – Divieti di immissione

Art. 15     Nuove zone servite da fognatura pubblica

Art. 16     Rifacimento delle opere di allacciamento e modifiche agli allacciamenti esistenti

Art. 17     Immissioni durante la costruzione di fabbricati

Art. 18     Messa fuori uso di vecchi allacciamenti - cessazione di uno scarico

Art. 19     Scarichi vietati

Art. 20     Variazioni della concessione - subingressi

Capitolo  2

Rete di fognatura esterna privata o costruita dai privati

Art. 21     Rete di fognatura esterna privata

Art. 22     Obbligo di allacciamento alla pubblica

Art. 23     Progetto

Art. 24     Costruzione e vigilanza

Art. 25     Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti private

Art. 26     Sistema di fognatura

Art. 27     Ubicazione

Art. 28     Caratteristiche, forma e pendenza delle condotte

Art. 29     Camerette di raccordo e ispezione

Art. 30     Tombinature stradali

Capitolo  3

Rete di fognatura interna agli stabili sia a destinazione residenziale che ad altra destinazione

Art. 31     Prescrizioni edilizie

Art. 32     Progetto - documentazione tecnica

Art. 33     Separazione delle reti

Art. 34     Sistemi di separazione delle acque di prima pioggia

Art. 35     Andamento e dimensione dei condotti di allacciamento alla fognatura pubblica

Art. 36     Pluviali

Art. 37     Materiali

Art. 38     Pulizia e manutenzione delle fognature interne

Art. 39     Garanzie

Capitolo  4

Disposizione per gli scarichi convoglianti acque reflue domestiche o assimilabili

Art. 40     Diametri dei tubi di caduta delle acque luride

Art. 41     Posizione dei tubi di caduta

Art. 42     Ventilazione dei tubi di caduta

Art. 43     Chiusura idraulica

Art. 44     Luce netta e altezza dei sifoni per chiusura idraulica

Art. 45     Ventilazione secondaria

Art. 46     Latrine (W.C.) ed orinatoi, pulizia e costruzione

Art. 47     Filtri, griglie e troppo pieni

Art. 48     Apparecchi fuori uso

Art. 49     Disposizioni delle tubazioni nel sotterraneo e all'uscita in sede stradale - sifone finale

Art. 50     Semplificazioni e miglioramenti

Art. 51     Scarichi provenienti da insediamenti a prestazione di servizi

Art. 52     Scarichi provenienti da ospedali, case di cura e laboratori di analisi mediche

Art. 53     Insediamenti agricoli

Art. 54     Scarico acque di raffreddamento

Art. 55     Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti con acque reflue di tipo domestico

Art. 56     Prelievo di acqua da fonte autonoma

Capitolo  5

Disposizioni per gli scarichi convoglianti acque reflue industriali

Art. 57     Immissione in fognatura pubblica – domanda di allacciamento

Art. 58     Autorizzazione allo scarico in  fognatura pubblica

Art. 59     Camerette di misura e di  prelievo  dello scarico

Art. 60     Scarichi diretti in corpi d'acqua superficiale

Art. 61     Scarichi diretti sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

Art. 62     Scarico di acque di raffreddamento – acque di diluizione

Art. 63     Smaltimento di particolari tipi di rifiuti

Art. 64     Scarichi contenenti inquinanti non contemplati nella tabella dei limiti di accettabilità

Art. 65     Scarichi contenenti sostanze radioattive

Art. 66     Scarico di acque piovane

Art. 67     Disposizioni  tariffarie a  carico  degli insediamenti produttivi

Art. 68     Controlli

Art. 69     Prelievo di acqua da fonte autonoma

Art. 70     Scarichi potenzialmente pericolosi

Capitolo  6

Disposizioni transitorie - disposizioni - particolari - sanzioni

Art. 71     Vasche imhoff e fosse biologiche

Art. 72     Poteri del sindaco - risanamento dell'abitato

Art. 73     Penali

Art. 74     Sanzioni

Art. 75     Entrata in vigore – abrogazione di norme

 

 

ALLEGATI:

ALLEGATO 1  fac-simile domanda di allacciamento/autorizzazione allo   scarico/rinnovo autorizzazione allo scarico per gli insediamenti produttivi

ALLEGATO  2  fac-simile domanda di allacciamento alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue domestiche

RISORSE DISPONIBILI:

TARIFFE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

 

 

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo e natura, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nella rete della fognatura comunale, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia e di quanto previsto nel Regolamento Locale di Igiene.

        

Art. 2 – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

 

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le nuove costruzioni autorizzate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, nonché a tutti i nuovI allacciamenti alla fognatura comunale. Per le costruzioni esistenti, già allacciate alla pubblica fognatura, le norme del presente Regolamento si applicano solo in caso di ristrutturazione delle costruzioni medesime o della fognatura comunale, qualora quest'ultima da rete mista venga trasformata in rete separata, come definita al successivo articolo 3.

E' fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare il presente Regolamento e di adeguarvisi nei tempi e nei modi specificati in seguito.

 

Art. 3 – DEFINIZIONI

 

Si precisano qui di seguito alcuni termini presenti nel presente Regolamento:

-         acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ( art. 2 – lett. g) D. Lgs 152/99 aggiornato);

-         acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ( art. 2 – lett. h) D. Lgs 152/99 aggiornato);

-         stabilimento industriale o semplicemente “stabilimento”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico ( art. 2 – lett. gg) D. Lgs 152/99 aggiornato);

-         scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art. 40 del D. Lgs 152/99 che detta norme per le acque provenienti da dighe ( art. 2 – lett. bb) D. Lgs 152/99 aggiornato);

-         acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico ( art. 2 – lett. cc) D. Lgs 152/99 aggiornato);

-         valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo  ( art. 2 – lett. hh) D. Lgs 152/99 aggiornato);

-         rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ( art. 2 – lett. aa) D. Lgs 152/99 aggiornato);

-         fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte , una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la

-         raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia ( art. 2 – lett. aa-bis) D. Lgs 152/99 aggiornato).

 

Art. 4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

 

Gli scarichi recapitanti nella pubblica fognatura sono suddivisi nelle seguenti classi:

1)     scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilabili;

2)     scarichi di acque reflue industriali o miscele di acque reflue domestiche ed industriali;

3)     scarichi di acque meteoriche.

Ai sensi del 7° comma dell'art. 28 del D. Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, le acque reflue :

a)     provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

b)     provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5.

c)      provenienti da imprese dedite  alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prIma lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d)     provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si  caratterizzino per una densità di allevamento pari o  inferiore a 1 Kg. per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e)     aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

In attesa della specifica normativa regionale di cui al punto e), vale quanto stabilito dalla L.R. n.62/85 in merito alla classificazione degli scarichi civili.

Si devono pertanto intendere assimilate alle acque reflue domestiche quelle provenienti da:

-         insediamenti alberghieri;

-         insediamenti turistici;

-         insediamenti sportivi;

-         insediamenti ricreativi;

-         insediamenti scolastici;

-         insediamenti sanitari di qualsiasi consistenza purchè non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici.

Sono inoltre da intendere assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:

-         servizi igienico-sanitari;

-         mense

-         refettori

di insediamenti destinati ad attività di servizio, commerciali, professionale, artigianale, industriale e produttivo in genere.

Per i casi in cui la classificazione risultasse dubbia spetterà all'Amministrazione Comunale, organo competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art 45 del citato D. Lgs n. 152/99, stabilire le assunzioni specifiche.

Per quanto riguarda le acque meteoriche si intendono le acque di pioggia che dilavano superfici coperte o pavimentate e che vengono raccolte e convogliate separatamente in fognatura pubblica.

 

Art.  5 – OBBLIGO DI IMMISSIONE NELLA FOGNATURA PUBBLICA

 

Tutti gli scarichi convoglianti sia acque reflue domestiche o assimilate che acque reflue industriali originati all'interno delle zone servite da fognatura pubblica, così come stabilite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, debbono essere allacciati alla civica rete di fognatura nei tempi stabiliti dalla legge regionale citata e secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Le costruzioni, nuove od esistenti, ubicate in zone non servite da fognatura pubblica, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque reflue, alle disposizioni stabilite dal D.Lgs n. 152/99 e dalla L.R. n. 62/85 e loro modificazioni ed integrazioni.

 

Art.  6 – ACQUE METEORICHE

 

Le acque meteoriche cadenti sui tetti, cortili, piazzali, viabilità, interna o comunque su aree coperte impermeabilizzate devono essere raccolte e convogliate, all'interno delle proprietà private, separatamente dalle acque reflue domestiche e/o industriali.

Tale criterio vale per tutti i nuovi insediamenti cioè quelli che vengono autorizzati alla costruzione dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Nelle zone servite da fognatura pubblica le acque meteoriche devono essere immesse nella rete fognaria comunale (mista o nera) limitatamente alle sole acque di prima pioggia; fanno eccezione gli insediamenti residenziali di consistenza inferiore a 5000 m³ che pur avendo l'obbligo di raccogliere le acque meteoriche con rete dedicata non hanno l'obbligo di separare le acque di prima pioggia. Non vige l'obbligo di separare le acque di prima pioggia nemmeno per le acque meteoriche raccolte dai soli pluviali ad eccezione di quelle degli insediamenti riportati nella delibera della G.R. n. IV/1946 del 21/03/1990 se mantenute separate dalle rimanenti acque meteoriche.

Per ogni evento meteorologico le acque di prima pioggia devono essere calcolate nel seguente modo:

- per gli insediamenti di cui alla delibera della G.R. n. IV/1946 del   21/03/1990 secondo quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 62/85 vale a dire una precipitazione pari a 5 mm in 15 minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante, escluse le aree a verde, servita dalla rete di drenaggio;

- per gli altri insediamenti non residenziali secondo quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 62/85 con la riduzione ad 1/5 cioè una precipitazione pari a 1 mm in 15 minuti;

- per gli insediamenti residenziali con consistenza superiore a 5000 m³, secondo quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 62/85 con la riduzione ad 1/10 cioè una precipitazione pari a 0,5 mm in 15 minuti

 

Le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia devono essere immesse o in pozzi perdenti o in corpi d'acqua superficiale o in fognatura bianca se esistente. Il recapito nella fognatura bianca sarà concesso solo quando viene esclusa qualunque possibilità alternativa e sarà predisposto con tubazione di allacciamento di un diametro da garantire una portata di afflusso non superiore a 2 l/sec. All'interno dovranno essere predisposte vasche volano di capacità non inferiore complessivamente a 500 mc/ha di superficie fondiaria. 

La separazione delle acque di pioggia da tutte le altre acque reflue ed eventualmente la separazione delle acque di prima pioggia vale per tutti i nuovi insediamenti a qualsiasi destinazione siano essi destinati.

Per le costruzioni esistenti, già allacciate alla fognatura pubblica, il medesimo criterio sopra esposto viene applicato nel caso di ristrutturazione sia degli edifici che della fognatura pubblica, qualora quest'ultima passi da sistema misto a sistema separato.

 

Per gli insediamenti sotto elencati tutte le acque meteoriche dilavanti le superfici ivi specificate devono essere raccolte e convogliate fino alla fognatura comunale (mista o nera) con una rete distinta e separata dalla rete di raccolta delle altre acque meteoriche senza prevedere la separazione delle acque di prima pioggia. Gli insediamenti e le superfici soggetti a quest'ultima regolamentazione sono:

- stazioni di distribuzione di carburanti: limitatamente alle zone dove avviene il carico di carburante;

- autofficine, carrozzerie, deposito mezzi di trasporto pubblici e privati: limitatamente alle zone dove avvengono la manutenzione dei mezzi;

- depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione dei rifiuti, depositi di rottami, deposito di veicoli destinati alla demolizione, deposito all'ingresso di sostanze liquide e/o solide: limitatamente alle aree dove avviene lo stoccaggio dei materiali e dove avvengono operazioni di carico e scarico degli stessi.

 

L'Amministrazione Comunale può derogare al criterio generale ogni qual volta sussistano verificate impossibilità tecniche.

 

Art.  7 – CONCESSIONE DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

 

Le opere destinate ad allacciare alla fognatura pubblica gli scarichi  sia di acque reflue domestiche che industriali che meteoriche sono soggette all'ottenimento di un permesso comunale.

Tale permesso deve essere richiesto al Comune inoltrando domanda, su modello conforme allo stampato comunale, corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

a)        planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1:2000

b)        pianta in scala 1:100-1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano cantinato, riportante la rete fognaria interna, (suddivisa fra rete convogliante acque reflue domestiche, rete convogliante acque reflue industriali e rete convogliante acque meteoriche eventualmente divisa, come indicato all'art. 6), i condotti fognari di allacciamento alla fognatura comunale e la rete fognaria comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre poi riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario

c)         sezioni longitudinali dei condotti fino al collegamento con la canalizzazione pubblica, con il disegno di tutti i particolari di collegamento in scala 1:50/1:100  (nel caso di interventi di particolare importanza o di notevole dimensione).

d)        disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100

e)        relazione tecnica illustrativa dove sia riportato fra l'altro:

1.         il nome del proprietario dell'immobile e/o del titolare o rappresentante legale della ditta, proprietaria dell'immobile, avente titolo a richiedere il permesso;

2.         l'indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;

3.         le caratteristiche (sezione, pendenza, materiale di costruzione, ecc) della fognatura pubblica a cui lo scarico viene allacciato;

4.         il ciclo di lavorazione, l'origine e la quantità delle acque scaricate;

5.         le caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;

6.         il volume totale dell'insediamento, il volume fuori terra, il volume interrato, il numero e lo sviluppo dei piani dello stabile compreso il piano terreno ed il sotto tetto abitabile, il numero degli appartamenti, la superficie coperta, la superficie scoperta e pavimentata, la superficie scoperta non pavimentata, le aree a verde.

g)        Espressa dichiarazione sulla natura degli delle acque reflue scaricate in fognatura.

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e da un tecnico abilitato.

Il Responsabile del Servizio, comunica al richiedente per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l'approvazione o meno del permesso di allacciamento alla fognatura pubblica e restituisce una copia dei disegni con le annotazioni di esame. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende favorevolmente accolta.

Il termine sopra indicato si interrompe qualora la pratica trasmessa al Comune risulti incompleta ed il Comune faccia richiesta di integrazioni. I termini riprendono quando la pratica sia stata formalmente integrata.

In caso di scarico di acque reflue industriali deve essere richiesto prima il permesso

di allacciamento e poi l'autorizzazione allo scarico di cui al successivo art. 8.

I due atti sono completamente distinti e separati, salvo che si tratti di insediamento con scarico di sole acque reflue domestiche nel qual caso lo scarico in questione, in fognatura pubblica, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 45 del D.Lgs n. 152/99, non è soggetto a specifica autorizzazione.

 

Art.  8 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

 

Tutti gli scarichi convoglianti acque reflue industriali allacciati o da allacciare alla rete fognaria comunale devono essere autorizzati dal Comune ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del 1° e 6° comma dell'art. 45 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni.

Gli scarichi convoglianti acque reflue domestiche, così come definiti all'art. 4, allacciati o da allacciare alla rete fognaria comunale, non sono soggetti ad autorizzazione allo scarico sulla base di quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 45 del D.Lgs n. 152/99.

Non sono del pari soggetti ad autorizzazione, salvo diversa futura disciplina Regionale, gli scarichi convoglianti acque meteoriche allacciati o da allacciare alla rete fognaria comunale in base a quanto disposto dal 1° comma voce b) dell'art. 39 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni

 

Per gli scarichi convoglianti acque reflue industriali l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dietro presentazione di domanda, su modello conforme allo stampato comunale, completa degli elaborati stabiliti all'art. 46 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in triplice copia e più precisamente:

- indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico

- quantità di acqua da prelevare nell'anno solare

- corpo ricettore dello scarico

- punto previsto per il prelievo di campioni al fine del controllo

- descrizione del sistema complessivo di scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse

- eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto

- indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico

- indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei limiti di emissione

Nel caso di scarico di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A la domanda deve altresì indicare:

- la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi

- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

 

Alla domanda di autorizzazione allo scarico, a titolo di completamento ed integrazione degli elaborati sopra riportati, dovranno essere allegati, sempre in triplice copia, anche i seguenti documenti:

 

a)        relazione tecnica riportante, oltre alla quantità e qualità dei liquami scaricati, altresì una breve descrizione di tutti i processi lavorativi condotti, del prelievo e dell'uso dell'acqua, delle fasi che danno origine agli scarichi, ecc. Il tutto deve essere sufficiente a costituire elemento di valutazione preliminare per quanto riguarda gli impianti di trattamento da adottarsi per il raggiungimento dei prescritti limiti qualitativi delle acque di scarico prima dell'immissione in fognatura pubblica;

b)        qualora sia necessario un impianto di pretrattamento vero e proprio, è indispensabile allegare il progetto completo del suddetto impianto con tutti i particolari costruttivi e di dimensionamento, corredato altresì di relazione tecnica descrittiva del processo di depurazione che si intende adottare;

c)         per ogni allacciamento, planimetria in scala 1:200 (salvo diversa indicazione del Comune)della rete di fognatura interna all'azienda, con l'indicazione di sezioni, pendenze, dimensioni e materiali dei condotti, sino alla fognatura pubblica e con l'indicazione di tutti i punti di scarico e relativa numerazione e per ogni punto di scarico, l'origine delle acque recapitate;

d)        disegni esecutivi dell'allacciamento

e)        estratto di mappa in scala 1:1000/1:2000 con indicazione della proprietà.

 

L'autorizzazione allo scarico va richiesta dopo che l'Amministrazione Comunale abbia rilasciato il permesso di allacciamento alla fognatura e prima che abbiano inizio le operazioni di scarico vere e proprie.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato alla verifica che vengano rispettate le norme stabilite dal presente Regolamento, dal D.Lgs n. 152/99 e dalla L.R. n. 62/85 e loro modificazioni ed integrazioni e che sia stato effettuato il versamento della somma di cui all'articolo successivo.

L'autorizzazione allo scarico, in prima istanza, viene rilasciata dal Comune in via precaria a seguito di parere positivo, raccolto in conferenza di servizi, del gestore dell'impianto di depurazione terminale.

Detta autorizzazione precaria si intenderà comunque concessa se non è negata entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, salva la possibilità di revoca successiva in caso di mancato adempimento al disposto legislativo.

L'autorizzazione in precario sarà revocata in caso di superamento dei limiti di emissione ammessi in fognatura pubblica od in caso di inosservanza delle prescrizioni fissate nell'atto autorizzativi, fermo restando l'applicazione delle sanzioni, amministrative e penali, stabilite dal D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.R. n. 62/85 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'autorizzazione allo scarico con le relative prescrizioni verrà rilasciata dal Comune quando lo scarico, in base ad una analisi effettuata sulle acque reflue dall'Ente di controllo, evidenzierà il rispetto dei limiti all'emissione stabiliti dall'art. 33 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'autorizzazione ha validità di 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

L'autorizzazione conterrà le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuate in conformità alle norme vigenti e senza pregiudizio per la fognatura comunale, per la salute pubblica e per l'ambiente.

A domanda dei titolari di nuovi scarichi, il Comune, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, nel rilasciare l'autorizzazione provvisoria può, ai sensi del 6° comma dell'art. 9 della L.R. n. 62/85, assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi di pretrattamento durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico, prorogabili di non oltre due mesi, in via eccezionale e su motivata richiesta.

La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato è definita dal Comune, in relazione alla natura dello scarico.

Per gli insediamenti con scarichi convoglianti acque reflue industriali soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quali/quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico in conformità a quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 45 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quali/quantitative diverse, deve comunque essere data comunicazione al Comune, il quale verificata la compatibilità dello scarico con il ricettore (fognatura), può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

 

Art.  9 – SPESE DI ISTRUTTORIA DELLA PRATICA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

 

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per ogni allacciamento fognario convogliante acque reflue industriali è subordinato al versamento della somma necessaria all'istruttoria della pratica in conformità a quanto stabilito da comma 10 dall'art. 45 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni.

La somma, a titolo di acconto sull'istruttoria della pratica, che deve essere versata all'atto della richiesta di autorizzazione allo scarico, è di Euro                              .

La liquidazione finale dell'onere relativo all'istruttoria della pratica è disposta a consuntivo dal Comune ad istruttoria completata e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione anche se in precario.

 

 

Art.  10 – LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

 

Nessuno all'infuori dell'Amministrazione Comunale può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

La costruzione dei condotti privati di allacciamento alla fognatura comunale è di norma  eseguita dai privati stessi. Sono a carico dell'utente tutte le opere necessarie per allacciare, sia in via diretta che indiretta, i fabbricati dalla proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici e telefonici, delle tubazioni di acquedotto e del gas nonché la sistemazione di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo.

Tutti i lavori relativi all'allacciamento saranno sorvegliati dall'Amministrazione Comunale tramite l'Ufficio preposto.

Il controllo dell'ufficio comunale preposto non esonera il proprietario o l'avente causa ed il direttore dei lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori.

 

Art.  11 – COLLAUDO DELL'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

 

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, il Comune a suo insindacabile giudizio può far eseguire, a spese del titolare della concessione di allacciamento, prove sulla impermeabilità dei condotti (prove di pressione), sulla efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato.

A fine lavori dovrà essere presentato un "certificato di regolare esecuzione" da parte del tecnico Direttore dei Lavori.

 

Art.  12 – ESECUZIONE DEI LAVORI IN CONTRASTO CON LE PRESCRIZIONI

 

Se i controlli indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento o impartiti dal Comune, i medesimi devono essere modificati su richiesta del Comune, entro il termine di tempo fissato dallo stesso.

Il Comune si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati negativi dei controlli e di negare il permesso di abitabilità di singoli vani o appartamenti.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione avviene coattivamente a spese del proprietario, dopo che a questi è stato comunicato nuovamente un appropriato termine per l'eliminazione dei difetti accertati nell'impianto.

 

Art.  13 – CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

 

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione, di misura e di prelievo come stabilito dall'art. 28 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni.

La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni minime in pianta di cm 70 x 100 (salvo diversa indicazione del Comune)e deve essere ubicata al limite della proprietà privata ma all'interno della stessa, salvo eccezioni da autorizzare da parte del Comune.

Nel caso in cui venga autorizzata l'ubicazione della cameretta in questione sul suolo pubblico il privato è tenuto a pagare la tassa di occupazione permanente di suolo pubblico.

La cameretta sarà del tipo rappresentato nell'allegato 1 se lo scarico convoglia acque reflue domestiche mentre sarà del tipo rappresentato nell'allegato 2 se lo scarico convoglia acque reflue industriali.

 

Art.  14 – PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE – DIVIETI DI IMMISSIONE

 

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura comunale separatamente. Può essere consentito, previa approvazione del Comune, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà.

In casi particolari il Comune può consentire che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di stabili di più proprietà.  In tal caso, prima della costruzione del condotto, i proprietari interessati devono stipulare una servitù reciproca da allegare alla richiesta del permesso di allacciamento alla fognatura pubblica.

Qualora la fognatura comunale sia realizzata con tubazioni separate per le acque bianche e per quelle nere, le acque bianche e nere provenienti dalle proprietà private devono essere allacciate a queste tubazioni con i rispettivi condotti separati, salvo che il Comune richieda lo smaltimento delle acque bianche, ad eccezione delle acque di prima pioggia, in sottosuolo od in corpo d'acqua superficiale.

Come acque bianche si considerano le acque di pioggia, le acque provenienti da falde idriche sotterranee e le acque superficiali.

In fognature nere o miste è vietata l'immissione di acque perenni provenienti da falde idriche sotterranee da corsi d'acqua superficiali da fossi di scolo, o da sorgenti.

È vietato l'allacciamento alla fognatura comunale, di apparecchi di scarico che abbiano la bocca ad un livello inferiore all'estradosso della fognatura pubblica.

A richiesta però del proprietario dello stabile il Comune può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore all'estradosso della fognatura pubblica purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti; a tal fine il sistema che dà più garanzie è costituito dal sollevamento per pompaggio. Per effetto della richiesta fatta e del consentito allacciamento, incomberà esclusivamente al proprietario dell'insediamento ogni responsabilità per danni che dagli scarichi potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti od altro.

È vietato scaricare in fognatura pubblica, salvo in quella per sole acque bianche in caso di rete separata, le acque pompate dagli scantinati in conseguenza di alluvioni o allagamenti. Il Comune, a richiesta, potrà derogare, caso per caso, a tale principio in assenza di rete separata e di recapito alternativo.

Le tubazioni in sede stradale dovranno normalmente seguire il tragitto più breve per l'allacciamento al collettore fognario comunale.

È tuttavia facoltà del Comune, durante la costruzione di nuove fognature predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione alla situazione del sottosuolo.

Le immissioni nel collettore comunale devono essere eseguite preferibilmente in corrispondenza di una cameretta di ispezione esistente o da realizzarsi. L'Amministrazione comunale potrà comunque derogare a tale regola, quando sussistano difficoltà tecniche oggettive.

 

Art.  15 – NUOVE ZONE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

 

Nelle zone dove il Comune provvederà a costruire la fognatura pubblica i proprietari degli immobili serviti da tale fognatura, dovranno provvedere ad allacciare i loro scarichi alla fognatura medesima, tenendo conto del tipo di fognatura realizzato (misto o separato) entro un tempo massimo di 6 mesi dalla fine dei lavori come certificata dagli atti ufficiali del Comune.

 

Art.  16 – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

 

In caso di ristrutturazione dei condotti della rete di fognatura urbana, il Comune provvederà all'esecuzione immediata delle opere, in sede stradale, di rifacimento, riordino o ricostruzione degli allacciamenti privati.

Tali opere saranno a totale carico del Comune, qualora la fognatura venga rifatta con le stesse caratteristiche di quella preesistente o qualora gli allacciamenti preesistenti presentino caratteristiche conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Diversamente se la fognatura mista venisse sostituita con una fognatura separata gli oneri relativi al rifacimento degli allacciamenti saranno a carico degli utenti, come nel caso di nuovi allacciamenti, tenuto conto che in questo caso i privati avranno anche l'obbligo di separare le reti interne alla proprietà privata.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale i proprietari degli immobili dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonchè quelle necessarie per predisporre nuovi allacciamenti, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari tutte le spese che esso avrà incontrato per mancanza di dette indicazioni.

Qualora per motivi del proprietario dello stabile e con il consenso del Comune si dovessero introdurre modificazioni agli allacciamenti esistenti, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso.

 

Art.  17 – IMMISSIONI DURANTE LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI

 

Ad evitare inquinamento del suolo sul quale si vuole erigere un fabbricato, il Comune permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura urbana, ove esista, per scarico provvisorio di latrine per gli operai addetti alla costruzione.

Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato, e verranno eseguiti dal privato stesso sotto controllo dell'Ufficio tecnico comunale.

Qualora, nel corso dei lavori di scavo previsti dall'autorizzazione a costruire, si verificassero venute d'acqua negli scavi stessi, sarà possibile scaricare tali acque, previa decantazione delle stesse in apposita vasca, nella tubazione delle acque bianche, in caso di rete separata, solo previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune. L'autorizzazione prevederà l'immissione in fognatura delle acque di venuta mediante sollevamento e prevederà anche la loro misurazione o con contatore o con contatore, sigillati da parte del Comune, finalizzati all'applicazione a tali acque reflue della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.

Qualora non sia disponibile una rete fognaria separata e/o un recapito alternativo, il Comune potrà autorizzare lo scarico delle acque di venuta anche in una fognatura mista, con le stesse prescrizioni prima descritte.

 

Art.  18 – MESSA FUORI USO DI VECCHI ALLACCIAMENTI – CESSAZIONE DI UNO SCARICO

 

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, si mettesse fuori uso un allacciamento esistente, il titolare dell'allacciamento stesso ha l'obbligo di segnalare il fatto al Comune e l'obbligo di sigillare lo sghembo di immissione nella fognatura pubblica secondo tempi e modalità che verranno fissate dal Comune.

Qualora per qualsiasi causa uno scarico convogliante acque reflue industriali venga a cessare, il titolare dello scarico medesimo dovrà informare, mediante lettera raccomandata, l'Amministrazione comunale la quale disporrà per i conseguenti provvedimenti.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico e l'accertamento delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico a norma del presente Regolamento e della normativa vigente.

 

Art.  19 – SCARICHI VIETATI

 

Non è ammessa l'immissione in fognatura pubblica dei seguenti tipi di scarico:

a)        benzina, benzolo, trielina, olio combustibile, o qualsiasi liquido, solido o gas infiammabile od esplosivo;

b)        qualsiasi scarico o rifiuto come ad esempio gli spurghi di fosse biologiche o di vasche industriali contenenti sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con i processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami o che, comunque, possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali, creare pubblico danno o disagio;

c)         qualsiasi scarico che presenti caratteristiche fisiche e chimiche tali da poter costituire pregiudizio per l'integrità e la funzionalità dei manufatti di fognatura, nonchè produrre negativa interferenza con il funzionamento di tutto il sistema fognario. È perciò vietata l'immissione nelle fogne di: ceneri, sabbie, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, fluidi dotati di elevata viscosità, materie plastiche, legno, spazzatura, sangue, grasso, visceri, peli, carnicci, piatti di cartone, contenitori vari, acque di rifiuto di opifici lavoranti minerali, ecc.. Tali sostanze o qualsiasi altro rifiuto di cucina non possono essere introdotti nella rete fognante anche se sminuzzati a mezzo di trituratori.

Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali o di scarichi privati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatta salva la revoca dell'autorizzazione allo scarico stessa.

Al di là di quanto sopra esposto è facoltà dell'Amministrazione comunale, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, su richiesta del privato, accettare in fognatura anche gli scarichi vietati, sopra riportati, imponendo agli scarichi stessi sia pre - trattamenti tali da renderli accettabili che controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione.

Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali dovranno essere osservate le disposizioni e le cautele stabilite dalla normativa vigente.

 

Art.  20 – VARIAZIONI DELLA CONCESSIONE – SUBINGRESSI

 

Qualsiasi variazione alla concessione del permesso di allacciamento alla fognatura e/o alla autorizzazione allo scarico, anche per quanto riguarda solo la sua titolarità, purchè non comporti la variazione della natura dello scarico, dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal verificarsi di tali variazioni.

 

 

CAPITOLO 2 – RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA O COSTRUITA DAI PRIVATI

 

Art. 21 – RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA

 

Come fognatura esterna privata si intende il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie, ecc. a servizio delle strade e piazzali privati o di futura cessione al Comune.

I condotti di allacciamento dei fabbricati alla fognatura esterna sono considerati come parte della rete di fognatura interna dei fabbricati stessi e soggetti alle norme e prescrizioni di cui al capitolo III.

 

Art. 22 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

 

I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione della regolare fognatura lungo le strade e piazze stesse e al loro allacciamento alla fognatura pubblica, qualora le aree interessate vengano a ricadere all'interno delle zone servite da fognatura pubblica.

Gli allacciamenti in questione per le strutture esistenti devono essere eseguiti nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge regionale n. 62/85.

Qualora i proprietari interessati non provvedano, entro il termine sopracitato, alla costruzione della fognatura ed al suo allacciamento alla fognatura pubblica, il Comune provvederà all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili interessati al provvedimento tutte le spese relative, proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite dalla fognatura da costruire.

 

Art. 23 – PROGETTO

 

La costruzione della rete di fognatura esterna privata viene realizzata su autorizzazione del Comune, sentito in conferenza di servizi l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, sulla base di un progetto definitivo/esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o aventi titolo.

Il progetto, da consegnare al Comune in triplice copia, deve comprendere i seguenti allegati (firmati dai proprietari e dal Progettista):

1)        planimetria 1:200 dell'area da servire con indicate tutte le costruzioni esistenti o da eseguire le strade e aree pavimentate, con le caratteristiche delle pavimentazioni, le aree a verde, ecc.;

2)        planimetria 1:200 o superiore con indicata la rete di progetto completa di condotti (con indicati i materiali, i diametri e le pendenze), camerette di ispezione e raccordo, caditoie, manufatti vari, ecc.;

3)        profilo idraulico della rete da eseguire, suddiviso eventualmente fra rete nera e rete bianca, riportante le quote terreno, le quote fondo tubo, le quote di scavo, le distanze parziali, le distanze progressive, la posizione delle camerette d'ispezione, il materiale di costruzione delle tubazioni, la pendenza da cameretta a cameretta;

4)        particolari in scala 1:50 e 1:100 dei condotti e manufatti;

5)        prezzi unitari (se richiesti dal Comune);

6)        computo metrico estimativo (se richiesto dal Comune);

7)        relazione tecnica contenente sia i calcoli idraulici che le caratteristiche dei materiali.

 

Quale curva delle possibilità climatiche per le piogge interne si adotterà l'espressione valida per la Città di Milano:

 

h (mm) = 72 x T0,46 (con T in ore)

 

Per le aree inferiori a un ettaro si adotterà quale contributo unitario di acque meteoriche (coefficiente udometrico) il valore pari a 270 l/secxha moltiplicato per un coefficiente di assorbimento compreso tra 0,80 e 0,50 a seconda dei rapporti tra superficie coperta e scoperta, salvo ulteriore diminuzione in casi particolari da verificare di volta in volta.

 

Art. 24 – COSTRUZIONE E VIGILANZA

 

La costruzione delle canalizzazioni private e la relativa spesa compete ai proprietari. Il Comune, tramite il suo Ufficio competente, esercita opera di sorveglianza.

 

Art. 25 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PROVATE

 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti private compete ai proprietari delle reti stesse.

La sorveglianza circa la manutenzione delle reti compete al Comune.

Le reti fognarie cedute al Comune saranno gestite dal Comune stesso a sue spese a partire dalla data dell'atto di cessione.

 

Art. 26 –SISTEMA DI FOGNATURA

 

Il sistema di fognatura da adottare potrà essere del tipo misto (cioè con un unico condotto che raccoglie e convoglia sia le acque luride che le acque meteoriche) o separato (cioè costituito da due condotti distinti, rete nera e rete bianca la prima convogliante le sole acque luride e di 1ª pioggia, la seconda convogliante le sole acque meteoriche esclusa la 1ª pioggia).

Il Comune tramite l'Ufficio competente prescriverà, a seconda dei casi, la scelta di uno dei due sistemi in funzione delle caratteristiche della rete fognaria pubblica recapito della rete privata.

 

Art. 27 – UBICAZIONE

 

Le canalizzazioni devono, se possibile, essere disposte lungo l'asse stradale.

Le canalizzazioni devono essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della rete di distribuzione idrica garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica vi sia un dislivello non inferiore a 30 cm.

Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso, soluzioni alternative che devono essere autorizzate dal Comune.

Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni, particolare cura si deve porre al problema dell'azione esercitate dalle radici.

 

Art. 28 – CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA DELLE CONDOTTE

 

Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acqua dall'esterno sia alla fuoriuscita di liquame dal loro interno.

La forma e la sezione delle canalizzazioni sarà quella dettata dalle necessità idrauliche; è preferita, in linea generale, la condotta a sezione circolare; il diametro minimo non dovrebbe essere inferiore a 40 cm per le reti a sistema misto e rispettivamente 30 cm per le reti nera e bianca nel sistema separato.

La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da evitare la sedimentazione di materiale in condotta e da garantire l'autolavaggio dei condotti.

A tale effetto la velocità, calcolata rispetto alla portata media, deve essere maggiore di 0,5 m/sec; nel caso tale velocità non possa essere raggiunta devono essere previsti dei dispositivi di cacciata e lavaggio.

La velocità massima è opportuno che non sia superiore a 4 m/sec.

 

Art. 29 – CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE

 

In tutti gli incroci tra condotte, in corrispondenza di cambiamenti di pendenza e di diametro delle tubazioni deve essere prevista una cameretta di raccordo e ispezione. Camerette di semplice ispezione devono comunque essere previste a distanza massima di 40 m per le condotte non percorribili e di 60 m per le altre condotte.

Le dimensioni minime in pianta delle camerette devono essere di 1,00 x 1,20 m e in altezza, ove possibile, di m 1,80; ai lati della sezione di scorrimento e a quota superiore ad essa devono essere previste delle banchine.

Prima dell'imbocco nella fognatura comunale deve essere realizzata una cameretta per il prelievo ed il controllo dei liquami salvo che si tratti di fognatura esclusivamente a servizio di acque di pioggia o per le quali sia prevista la cessione al Comune.

 

Art. 30 – TOMBINATURE STRADALI

 

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque pluviali delle sedi stradali e piazzali, devono essere previste delle caditoie stradali, a griglia (in sede stradale) o a bocca di lupo (sotto marciapiede), collegate alla fognatura con condotte del diametro minimo di 15 cm evitando che la tubazione di allacciamento penetri all'interno della tubazione comunale ostruendola seppur parzialmente; L'attacco tra caditoia e condotta e tra condotta e tubazione comunale deve avvenire tramite tenuta idraulica. L'area di competenza di ogni caditoia deve essere contenuta entro i 400 mq e la distanza massima entro i 20 m.

Qualora si renda necessario sfiorare le acque di prima pioggia alla fognatura nera, il manufatto di sfioro avrà le caratteristiche rappresentate nella tavola di cui all'allegato 3.

 

 

CAPITOLO 3 – RETE DI FOGNATURA INTERNA AGLI STABILI SIA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE CHE AD ALTRA DESTINAZIONE

 

Art.  31– PRESCRIZIONI EDILIZIE

 

Tutte le opere per la fognatura interna degli stabili sono soggette oltre che al presente Regolamento anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento Locale d'Igiene.

 

Art.  32– PROGETTO – DOCUMENTAZIONE TECNICA

 

Il progetto di fognatura interna di uno stabile deve essere presentato in tipi distinti da ogni altro elaborato e deve comprendere la documentazione tecnica di cui alla concessione del permesso di allacciamento (art. 7). Tale documentazione va comunque presentata anche nel caso in cui l'allacciamento alla fognatura pubblica sia già esistente (rifacimento o ristrutturazione di stabili).

 

Art.  33– SEPARAZIONE DELLE RETI

 

La rete interna di fognatura dei fabbricati deve essere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni, del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgono, separatamente, le acque reflue comunque usate e le acque meteoriche. Le condotte devono essere mantenute separate sia nei tratti verticali che orizzontali (compresi quindi anche nelle zone esterne destinate a cortili giardini, ecc.) e ciò sino al condotto di allacciamento alla fognatura stradale (sia essa comunale o privata vedi capitolo 2).

Nel caso che la fognatura esterna agli edifici (comunale o privata), di recapito degli scarichi, sia di tipo separato, gli allacciamenti verranno mantenuti separati.

Qualora invece la fognatura di recapito riceva solo le acque nere od usate e di prima pioggia, il condotto convogliante le acque di pioggia deve essere dotato di un pozzetto di sfioro delle acque di prima pioggia (per il calcolo delle acque di prima pioggia vedere art. 6; per pozzetto di separazione delle acque di prima pioggia.

Le acque di pioggia, salvo quelle di prima pioggia, in questo caso dovranno quindi essere smaltite od in pozzo perdente od in corpo d'acqua superficiale.

Nel caso in cui la fognatura esterna agli edifici (comunale o privata), di recapito degli scarichi, sia di tipo misto, l'allacciamento potrà essere unico, previa miscelazione delle acque nere con quelle bianche in apposita cameretta, oppure, se richiesto dal Comune, dovrà essere eseguita come nel caso precedente cioè convogliante solo acque nere od usate ed acque di prima pioggia ed invio delle seconde piogge o a pozzo perdente od in acque superficiali.

 

Art.  34– SISTEMI DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

 

Nel caso di insediamenti di cui alla delibera della G.R. n. IV/1946 del 21/03/1990 le acque di prima pioggia, calcolate come stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 62/85 e riportato all'art. 6, devono essere separate ed accumulate in apposita vasca ad esclusione automatica per essere successivamente scaricate nella rete fognaria nera ad evento meteorologico esaurito, eventualmente mediante pompa.

Per tutti gli altri insediamenti le acque di prima pioggia, calcolate come stabilito dall'art. 6, devono essere separate mediante sfioratore laterale in curva regolato da paratoia in acciaio inox installata sull'uscita delle acque di prima pioggia o con sistema automatico equivalente.

 

Art.  35– ANDAMENTO E DIMENSIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

 

La luce netta dei condotti di allacciamento privati alla fognatura comunale deve essere di regola non inferiore a 140 mm. Il condotto di allacciamento deve essere diritto, il più breve possibile e mai parallelo alla canalizzazione stradale.

La pendenza del condotto di allacciamento deve essere superiore al 1% salvo casi particolari da valutare volta per volta.

Esternamente agli edifici la copertura sopra il condotto deve essere di almeno 80 cm o comunque tale da proteggere il condotto da rotture accidentali dovute a sovraccarichi. Allo scopo il condotto potrebbe essere inserito all'interno di un getto di calcestruzzo eventualmente parzialmente armato.

I cambiamenti di direzione devono essere realizzati possibilmente in cameretta o con pezzi curvi speciali; le diramazioni devono essere realizzate con pezzi speciali con angoli da 30 a 60 gradi. Le immissioni nella fognatura comunale devono essere eseguite preferibilmente previo le camerette di ispezione misura e prelievo di cui all'art. 13 salvo che per le immissioni a servizio di sole acque di pioggia che possono essere diretti.

 

Art.  36– PLUVIALI

 

Le acque meteoriche raccolte dai pluviali, se convogliate separatamente dalle acque meteoriche, non sono soggette a separazione dalle acque di prima pioggia anche per quegli insediamenti ai quali è fatto obbligo di separare le acque di prima pioggia, ad eccezione degli insediamenti di cui alla delibera della G.R. n. IV/1946 del 21/03/1990 (vedere art. 6)

I tubi pluviali di regola devono essere allacciati alla rete interna bianca. Eccezionalmente, con l'autorizzazione del Comune, è ammessa la diretta introduzione nella fognatura stradale.

I tubi pluviali di caduta, sul lato di strada di edifici costruiti lungo la linea di edificazione devono preferibilmente essere immurati fino a 3 metri di altezza dal suolo.

I tubi pluviali devono essere di regola prolungati senza chiusura idraulica fino al tetto e devono scaricare al piede in apposito pozzetto sifonato.

È vietato introdurre nei pluviali qualsiasi scarico di acque reflue usate all'infuori dell'acqua di pioggia.

I tubi di caduta delle acque di pioggia devono avere diametri commisurati alla superficie del tetto o della copertura piana servita dal tubo stesso e precisamente 0,75 cmq di condotta per mq di tetto.

La superficie massima di tetto servita da un condotto deve essere di 80 mq misurata in proiezione orizzontale; superfici maggiori devono essere approvate volta per volta.

 

Art.  37– MATERIALI

 

Tutti i materiali costituenti la rete di fognatura sia verticale che orizzontale devono essere indicati nel progetto ed approvati dal Comune.

Essi dovranno essere completamente impermeabilizzati, sia per quanto riguarda i tubi che le giunzioni e ispezioni, e resistenti sia agli sforzi statici che alle azioni termiche; preferibile è l'uso di tubi in grès o in ghisa per la fognatura ed in p.v.c. per la ventilazione e le acque bianche o materiali equivalenti.

 

Art.  38– PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE INTERNE

 

La rete di fognatura deve essere tenuta dal proprietario in buono stato di manutenzione e sufficientemente pulita.

Pozzetti, sifoni, ecc., devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non vadano in putrefazione e non ostruiscano il flusso dei liquami.

 

Art.  39– GARANZIE

 

I titolari di scarichi sono responsabili di tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna e dei condotti di allacciamento.

Per danni conseguenti all'immissione di liquami nella fognatura pubblica il titolare dello scarico è garante anche se il danno si verifica a distanza di tempo dal fatto e nel frattempo il liquame è stato trattato nell'impianto terminale.

 

 

CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONE PER GLI SCARICHI CONVOGLIANTI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI

 

Art.  40– DIAMETRI DEI TUBI DI CADUTA DELLE ACQUE LURIDE

 

I tubi di caduta delle acque luride devono avere i seguenti diametri minimi:

a)        Tubi di caduta di latrine a cacciata d'acqua

-  (W.C.) ed orinatoio:

- 1 -6 latrine ............................................................... 100 mm di diametro

- 7 -15 latrine ............................................................. 125 mm di diametro

- 16-30 latrine ............................................................ 150 mm di diametro

- singolo orinatoio a parete .............................................. 50- 60 mm di diametro

- 2 o più orinatoi a parete ................................................ 60 mm di diametro

- orinatoio comune ........................................................ 80-100 mm di diametro

 

b)        Tubi di caduta di cucine e lavatoi:

- singoli lavandini con sifone fino a 60 mm di l luce netta 50- 60 mm di diametro

- 2-5 lavandini ................................................................. 60 mm di diametro

- 6 o più lavandini ............................................................ 70 mm di diametro

- lavatoi ai piani superiori ................................................. 70 mm di diametro

- lavatoi ai piani superiori in unione con altri apparecchi 80 mm di diametro

 

c)  Tubi di caduta di lavabi, bidet, bagni:

- 1 lavabo o bidet ......................................................... 40 mm di diametro

- 2-5 lavabi o bidet ........................................................ 50 mm di diametro

- 8 o più lavabi o bidet .................................................. 60 mm di diametro

- 1-3 vasche da bagno ................................................... 50 mm di diametro

- 4-7 vasche da bagno ................................................... 60 mm di diametro

- 8 o più vasche da bagno .............................................. 70 mm di diametro

 

Art.  41– POSIZIONE DEI TUBI DI CADUTA

 

I tubi di caduta interni agli edifici per acque luride devono essere verticali. Gli spostamenti d'asse devono essere realizzati con curve e i raccordi avvenire sotto un angolo acuto.

 

Art.  42– VENTILAZIONE DEI TUBI DI CADUTA

 

Tutti i tubi di caduta per acque luride devono essere verticalmente prolungati sopra il tetto con tubi di ventilazione.

I tubi di ventilazione devono di regola avere lo stesso diametro dei tubi di caduta nel loro punto più alto.

I tubi di ventilazione devono terminare almeno un metro sopra l'altezza di gronda dei locali abitati più alti ed essere protetti in testata con un particolare cappello.

I tubi di caduta e di ventilazione non possono essere inseriti all'interno di camini o altri condotti di aerazione.

 

Art.  43– CHIUSURA IDRAULICA

 

Ogni apparecchio igienico collegato direttamente alla rete di fognatura domestica (vasche da bagno, lavatoi, acquai, latrine, orinatoi, ecc.) deve essere dotato di chiusura idraulica (sifone).

Gruppi di apparecchi in uno stesso locale possono essere dotati di un sifone comune.

I sifoni devono essere costituiti da tubi lisci piegati a U o ad S e facilmente ispezionabili a mezzo di tappi a chiusura ermetica.

 

Art.  44– LUCE NETTA E ALTEZZA DEI SIFONI PER CHIUSURA IDRAULICA

 

I diametri dei sifoni per chiusura idraulica devono essere:

- per singole latrine....................................................................... 100 mm

- per singoli orinatoi....................................................................... 50 - 60 mm

- per lavandini    ………………...............................................................50 - 60 mm

- per lavabi e bidet.......................................................................... 40 mm

- per vasche da bagno..................................................................... 50 mm

L'altezza minima della chiusura idraulica deve essere di 50 mm.

 

Art.  45– VENTILAZIONE SECONDARIA

 

Tutte le latrine (W.C.) (delle costruzioni iniziate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento) devono avere una colonna di ventilazione secondaria il cui diametro è in funzione del numero degli apparecchi allacciati, della lunghezza della colonna e del diametro del tubo di scarico.

 

Art.  46– LATRINE (W.C.) ED ORINATOI, PULIZIA E COSTRUZIONE

 

Le latrine a cacciata (W.C.)sono di regola costituite da una tazza, o piatto, con sifone.

La latrina deve consentire una buona pulizia che si realizza di regola con il sistema a cassetta o con l'uso di altri sistemi di lavaggio (flussometri, ecc.).

Le tazze degli orinatoi devono essere previste con dispositivo di lavaggio periferico.

In posizione sufficientemente vicina ai locali degli orinatoi si deve installare un rubinetto con tubo flessibile.

 

Art.  47– FILTRI, GRIGLIE E TROPPO PIENI

 

Acquai ed altri apparecchi di cucina devono essere previsti con griglie aventi buchi di circa 7 mm di diametro o fessure di circa 7 mm di larghezza.

I troppo pieni dei lavabi, orinatoi, vasche da bagno, ecc., devono essere collegati al sifone del corrispondente apparecchio.

 

Art.  48– APPARECCHI FUORI USO

 

Apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi ed i loro condotti di scarico ermeticamente chiusi.

 

Art.  49– DISPOSIZIONI DELLE TUBAZIONI NEL SOTTERRANEO ED ALL'USCITA IN SEDE STRADALE – SIFONE FINALE

 

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente sopra il pavimento; in caso contrario dovranno essere collocate in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile; la condotta potrà essere sostenuta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno almeno ogni giunto.

I tubi principali di scarico, prima dell'innesto nei condotti di allacciamento alla fognatura comunale, dovranno essere provvisti di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale (A) di una bocca per l'ispezione del tronco in proprietà privata (D) e di un sifone intercettatore (B). Detto sifone dovrà essere provvisto di condotto per la ventilazione secondaria (C) con presa d'aria a quota non inferiore al piano stradale. Dal sifone (B) sarà possibile effettuare eventuali prelievi di liquame.

 

Art.  50– SEMPLIFICAZIONI E MIGLIORAMENTI

 

Il Comune può consentire varianti alle singole prescrizioni sulla esecuzione della fognatura domestica, qualora tali varianti, sulla base di maggiori esperienze, comportino semplificazioni e miglioramenti esecutivi e gestionali.

 

Art.  51– SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI A PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

Gli insediamenti a prestazione di servizio sotto elencati devono attenersi alle seguenti disposizioni:

 

A)        stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico e privato.

Prima dell'immissione in fognatura pubblica ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo occorre realizzare un manufatto che annoveri una sezione di sedimentazione seguita da una sezione di disoleazione a servizio delle acque reflue assimilate a domestiche.

     A titolo di esempio viene fornito all'allegato 5 uno schema di impianto che può anche essere eseguito con manufatti prefabbricati.

La manutenzione dell'impianto deve essere effettuata con la frequenza dettata dal dimensionamento del manufatto ed i prodotti estratti (fanghi di fondo e morchie galleggianti) devono essere smaltiti in conformità alle leggi vigenti in materia di rifiuti speciali o tossici e nocivi.

     Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l'anno precedente.

 

B)        lavanderie ad umido e tintorie. È vietato scaricare in fognatura pubblica sostanze quali trielina, benzina, ecc. e sostanze comunque pericolose.

            Tali reflui debbono essere smaltiti come rifiuti speciali nel rispetto della relativa vigente normativa.

Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l'anno precedente.

 

C)        studi e laboratori fotografici e radiografici. È vietato scaricare in fognatura pubblica bagni di sviluppo e di fissaggio esauriti. Essi debbono essere smaltiti come rifiuti speciali nel rispetto della relativa vigente normativa.

Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l'anno precedente.

 

D)        depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione.

            Vale tutto quanto riportato per gli insediamenti di cui al punto A).

 

E)        depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide.

            I provvedimenti da assumere sono da perfezionare caso per caso in funzione delle specifiche esigenze avendo comunque riguardo di evitare che in fognatura pubblica possano pervenire attraverso le acque di lavamento di piazzali ed aree scoperte sostanze pericolose per le persone addette alla manutenzione della rete fognaria o dannose per il processo di depurazione posto al termine della fognatura pubblica.

 

F)        mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori.

È vietato scaricare in fognatura pubblica scarti solidi di sostanze vegetali od animali. Il terminale del condotto, prima dell'immissione in fognatura pubblica, deve essere dotato, su richiesta del Comune, di un'apparecchiatura atta ad effettuare, a giudizio del Comune, una grigliatura fine dei liquami.

 

G)        macelli annessi ai negozi di vendita di carne.

È vietato scaricare in fognatura pubblica sostanze solide, parti di animali, peli, sangue, materiale grossolano, ecc.

È vietato inoltre scaricare sostanze grasse che possono coagulare in fognatura pubblica ostruendola.

Le sostanze sopra richiamate devono essere raccolte e smaltite come scarti di macellazione.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale è fatto obbligo di installare una sezione di sedimentazione di tipo Imhoff.

 

Art.  52– SCARICHI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E LABORATORI DI ANALISI MEDICHE

 

Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono, a giudizio del Comune, essere sottoposte, prima della loro immissione in fognatura pubblica, a trattamento di stacciatura fine per trattenere tutto quel materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura pubblica od interferire con i trattamenti meccanici dell'impianto di depurazione terminale.

Il materiale separato deve essere smaltito in conformità alle norme che regolano lo smaltimento dei rifiuti.

Le acque di scarico provenienti da ospedali, case di cura e laboratori di analisi mediche devono inoltre essere sottoposte, su richiesta del Comune, anche a trattamento di disinfezione prima di confluire in fognatura pubblica e ciò per evitare il diffondersi di batteri patogeni.

 

Art.  53– INSEDIAMENTI AGRICOLI

 

Gli scarichi delle attività di allevamento e/o di trasformazione dei prodotti agricoli decadenti dagli insediamenti agricoli con le caratteristiche e la consistenza stabilite dal 7° comma dell'art. 28 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni possono essere recapitati in fognatura pubblica solo se vengono sottoposti ad una fase di decantazione in vasca Imhoff, da dimensionare in funzione del volume e delle caratteristiche delle acque di scarico.

 

Art.  54– SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

 

È vietato lo scarico in fognatura pubblica di acque di raffreddamento provenienti da insediamenti residenziali.

Per tali acque, occorre dar corso ad operazioni di ricircolo o trovare un recapito alternativo salvo deroga concessa dal Comune.

Per gli insediamenti esistenti l'Amministrazione Comunale giudicherà caso per caso.

 

Art.  55– DISPOSIZIONI TARIFFARIE A CARICO DEGLI INSEDIAMENTI CON ACQUE REFLUE DI TIPO DOMESTICO

 

Fino a diversa regolamentazione in materia, le tariffe a carico degli scarichi di acque reflue domestiche per i servizi di fognatura e depurazione vengono accertate e riscosse dall'Ente che gestisce il pubblico servizio di acquedotto sulla base dei quantitativi d'acqua approvvigionati e sulla base delle tariffe unitarie deliberate dagli Enti che gestiscono il servizio di fognatura e di depurazione.

Quando una perdita nelle tubazioni di adduzione dell'acqua potabile a valle del contatore, accertata dal gestore del servizio acquedotto, da origine ad un consumo anomalo il cittadino può richiedere al Comune il rimborso della maggiore tariffa di fognatura e di depurazione pagata sulla base del consumo medio pregresso esteso al periodo oggetto di richiesta di rimborso. La maggior tariffa pagata ed accertata dal Comune, tenuto conto delle indicazioni fornite dal gestore dell'acquedotto, potrà a scelta del Comune o essere rimborsata o essere scontata sulla fatturazione successiva.

Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di rubinetti dimenticati aperti.

Qualora l'acqua prelevata dall'acquedotto venga destinata ad un consumo che non da origine a nessuno scarico (es. serre, vivai, ecc. ma non giardini privati) può essere richiesta la non applicazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione solo e soltanto se tale consumo è misurato con un contatore autonomo, non con un sub contatore.

 

Art.  56– PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

 

Qualora l'insediamento che da origine a scarichi di acque reflue domestiche provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, sia di acque profonde che di acque superficiali, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite la locale Azienda che gestisce l'acquedotto, provvederà alla sigillatura dell'apparecchio di misura dei prelevamenti d'acqua installato dal privato.

Il Comune tramite l'Ufficio preposto o l'Azienda che gestisce l'acquedotto effettuerà poi il relativo controllo.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il titolare dell'approvvigionamento autonomo, ai sensi e per gli effetti della delibera della G.R. n. VII/3235 del 26/01/2001, dovrà denunciare alla Provincia il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno.

 

 

CAPITOLO 5 – DISPOSIZIONE PER GLI SCARICHI CONVOGLIANTI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

 

Art.  57– IMMISSIONE IN FOGNATURA PUBBLICA – DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

 

Gli scarichi convoglianti acque reflue industriali da insediamenti produttivi possono trovare recapito od in corpi d'acqua superficiale od in fognatura pubblica nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione vigente, in materia di tutela delle acque, e del presente Regolamento. Gli insediamenti con scarichi convoglianti acque reflue industriali ubicati in zona servita da fognatura hanno l'obbligo di allacciarsi alla fognatura pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge regionale n. 62/85.

Chiunque intende allacciare alla fognatura pubblica tubazioni di scarico convoglianti acque reflue industriali deve fare richiesta di allacciamento alla fognatura medesima seguendo la procedura fissata all'art. 7.

Successivamente alla richiesta di allacciamento alla fognatura pubblica, il titolare dell'attività con acque reflue industriali deve inoltrare all'Amministrazione Comunale anche domanda di autorizzazione allo scarico. Non è consentito infatti dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso sia stato preventivamente autorizzato dal Comune (vedere artt. 8 e 58).

Il Comune può negare l'allacciamento alla fognatura pubblica di scarichi convoglianti acque reflue industriali allorquando la fognatura pubblica non risulti idonea, anche su parere dell'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, a ricevere tali scarichi.

 

Art.  58– AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA PUBBLICA

 

L'autorizzazione  allo scarico in fognatura  pubblica di acque reflue industriali è subordinata a tutto quanto stabilito all'art.  8  del  presente Regolamento ed in  particolare  alle seguenti condizioni:

A)        che  le acque di scarico rispettino le prescrizioni tecniche ed i limiti di emissione  stabiliti dal gestore servizio idrico integrato ed approvati dal gestore dell'impianto di depurazione terminale. In mancanza del provvedimento sopra menzionato le acque di scarico recapitate in fognatura pubblica devono rispettare i limiti di emissione fissati dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni nonché della tabella 3/A limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5.

B)        che  l'utente  partecipi  agli oneri  di  gestione    della  rete  di collettamento e  dell'impianto  di    depurazione  nei termini stabiliti dalla legge  n. 153/81  e  dalla legge regionale n.  25/81 oltre che dalla legge n. 36/94 e  loro modificazioni ed integrazioni;

C)        che l'utente versi la somma fissata per l'istruttoria della pratica  ed esplicitata all'art. 9. 

 

La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura  da  parte dei titolari degli insediamenti con acque reflue industriali deve essere presentata  utilizzando  l'apposito  modulo  comunale e deve essere  indirizzata  al Comune.

A  corredo  della domanda devono essere presentati  i documenti elencati all'art. 8.

 

Art.  59– CAMERETTE DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

 

Immediatamente  a  monte  rispetto  all'allacciamento alla  fognatura pubblica lo scarico deve  essere  dotato di una cameretta con le  caratteristiche riportate all'art. 13 all'interno della  quale sia possibile,  se il Comune lo  ritiene necessario,  installare  un  sistema  di  misurazione della  portata scaricata in fognatura pubblica.  La cameretta  sarà ubicata all'interno  della  proprietà privata o, su richiesta del Comune, sul suolo pubblico. Tale cameretta dovrà essere accessibile al personale addetto al prelievo di campioni. In questa cameretta, ove sussistano i termini indicati  all'art.  70,  dovranno essere installati anche i sistemi di controllo in automatico degli scarichi.

 

Art.  60– SCARICHI DIRETTI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALE

 

Nelle zone del territorio comunale che non  risultano servite da fognature pubbliche, è consentito recapitare le  acque reflue industriali nei corpi d'acqua superficiale.

Tali  scarichi  sono  subordinati  all'autorizzazione allo  scarico  rilasciata dalla Provincia e sono soggetti alle norme stabilite dagli artt. 28 e 31 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni.

 

Art.  61– SCARICHI DIRETTI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

 

È proibito immettere sul suolo e negli strati superficiali  del sottosuolo scarichi di acque reflue industriali con le eccezioni previste dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni.

 

Art.  62– SCARICO DI ACQUE DI RAFFREDDAMENTO – ACQUE DI DILUIZIONE

 

È  vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari.   Per  tali acque occorre o dar corso ad operazioni  di ricircolo o trovare un recapito alternativo.

Per  gli  insediamenti  esistenti   l'Amministrazione Comunale  giudicherà caso per caso con l'intendimento comunque  di pervenire nel più breve tempo  possibile al divieto di scarico in fognatura pubblica.

 

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal D.Lgs citato.

Il Comune, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio ovvero impiegate per la produzione di energia sia separata dallo scarico terminale.

 

Art.  63– SMALTIMENTO DI PARTICOLARI TIPI DI RIFIUTI

 

L'Amministrazione Comunale, al fine di equalizzare ed uniformare le portate delle acque ammesse in fognatura pubblica, potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione  allo scarico alla realizzazione presso l'insediamento richiedente di sistemi di equalizzazione  ed omogeneizzazione degli scarichi.

Per gli scarichi saltuari l'Amministrazione  Comunale potrà  fissare sia il giorno che la fascia oraria  di scarico.

In  ogni  caso,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni, è fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione  Comunale  di imporre limiti  di accettabilità e regolamentazioni specifiche, caso per caso, in presenza di scarichi di sostanze pericolose e/o persistenti e/o bioaccumulabili.

In ogni caso in presenza di scarichi con le sostanze i cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni i limiti di emissione oltre alla concentrazione annovereranno anche una quantità.

L'Amministrazione  Comunale prescriverà quanto  sopra illustrato, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale.

È sempre in ogni caso vietato scaricare in fognatura pubblica rifiuti anche se triturati.

 

Art.  64– SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON CONTEMPLATI NELLA TABELLA DEI LIMITI DI ACCETTABILITA'

 

Qualora risulti dalla domanda o venga accertato d'Ufficio  che lo scarico dell'insediamento richiedente contiene  sostanze inquinanti non contemplate dalla  tabella dei limiti di emissione in fognatura stabiliti  dal presente Regolamento o dalle tabelle  di cui all'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni,  l'Amministrazione Comunale, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione  terminale,  in sede di  autorizzazione  allo scarico  fisserà  limiti e prescrizioni per tali  sostanze, con espressa riserva di verifiche periodiche.

 

Art.  65– SCARICHI CONTENENTI SOSTANZE RADIOATTIVE

 

Per  gli  scarichi  contenenti  sostanze  radioattive naturali o artificiali saranno osservate le  disposizioni  e le cautele stabilite dalla specifica normativa vigente.

 

Art.  66– SCARICO DI ACQUE PIOVANE

 

Nei  collettori  fognari comunali  saranno  di norma accettate solo le acque di prima pioggia, salvo il caso di presenza di rete fognaria comunale separata cioè con doppia tubazione.  Sarà possibile derogare a tale norma generale solo nei casi  documentati di impossibilità pratica o di separazione delle acque di  prima  pioggia o di recapito alternativo  per  le acque di pioggia.

La deroga non potrà essere concessa agli insediamenti  di cui alla D.G.R. n. IV/1946 del 21/03/1990.

 

Art.  67– DISPOSIZIONI TARIFFARIE A CARICO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

Fino a diversa regolamentazione in materia in attuazione dell'art. 14 della Legge n. 36/94, le tariffe a carico degli scarichi di acque reflue industriali per i servizi di raccolta, collettamento, depurazione e scarico, vengono accertate e riscosse dall'Ente che gestisce il pubblico servizio di fognatura sulla base dei quantitativi d'acqua scaricati e sulla base dei coefficienti unitari deliberati dagli Enti che gestiscano i pubblici servizi di fognatura e depurazione.

Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno  gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali devono presentare al Comune la denuncia degli elementi necessari alla determinazione del  canone per i servizi  di  raccolta,  allontanamento, depurazione e scarico dei liquami.

L'accertamento ed i controlli di cui all'art. 7 della L.R.  n.  25/81 verranno svolti dagli Uffici comunali in  collaborazione eventualmente con gli uffici  dell'Ente  gestore dell'impianto di  depurazione  terminale.

La riscossione del canone per i servizi sopra elencati verrà effettuata dagli uffici comunali,  con le modalità previste  dalla legge vigente.

 

Art.  68– CONTROLLI

 

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni l'Autorità per il controllo degli scarichi recapitati in fognatura comunale, è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. L'Autorità di controllo, come già evidenziato all'art. 62, può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato inoltre ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

 

Art.  69– PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

 

Qualora  un insediamento  provveda,  anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico sia di acque profonde che superficiali,  l'Amministrazione  Comunale,  direttamente o tramite la locale Azienda ch0e gestisce  l'acquedotto, provvederà alla sigillatura dell'apparecchio di misura  dei  prelevamenti d'acqua installato a  cura  del privato.

Il Comune o l'Ente che gestisce l'acquedotto effettuerà poi il relativo controllo.

È  fatto  obbligo di denunciare  all'Amministrazione Provinciale, entro il 31 gennaio di ogni anno,  i  quantitativi d'acqua annualmente  prelevati con l'impianto autonomo in attuazione di quanto disposto dalla delibera della G.R. n. VII/3235 del 26/01/2001.

 

Art.  70– SCARICHI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

 

In  relazione alle caratteristiche qualitative  dello scarico,  l'Amministrazione comunale,  sentito l'Ente che  gestisce  l'impianto di  depurazione  terminale, potrà prescrivere agli insediamenti con scarico di acque reflue industriali l'installazione  di strumenti per il controllo automatico degli  scarichi potenzialmente pericolosi per la  salute pubblica.

Gli strumenti di controllo potranno riguardare sia il controllo qualitativo che quantitativo.

Le  relative spese d'installazione e di gestione  saranno a carico del titolare dello scarico.

 

 

CAPITOLO 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE – DISPOSIZIONI – PARTICOLARI - SANZIONI

 

Art.  71– VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE

 

Gli  allacciamenti alla rete fognaria comunale, collegata con l'impianto di depurazione terminale, di insediamenti  con scarico di acque reflue domestiche devono  essere eseguiti senza l'interposizione nè  di fosse biologiche nè di vasche Imhoff.

Gli allacciamenti fognari esistenti con interposte le strutture  sopra citate dovranno essere adeguati alla presente  normativa  nei tempi e nei  modi  stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune in attuazione di tale decisione,  con pubblico  provvedimento,  imporrà la chiusura e la messa in  sicurezza delle fosse biologiche e  delle  vasche Imhoff esistenti.

I privati,  a loro spese,  dovranno provvedere all'espurgo completo del materiale presente nei manufatti, alla  disinfezione dei manufatti,  alla  sconnessione delle  condotte  di scarico da tali manufatti ed  all'allacciamento  diretto dei condotti di scarico  con la  fognatura pubblica,  previa  realizzazione  della cameretta di cui all'art. 13.

Al  presente  criterio  generale si può  derogare  su autorizzazione del Comune solo nel caso in cui,  per carenza delle strutture fognarie  esistenti,  risulti prudente  eliminare dai liquami immessi in  fognatura pubblica le sostanze solide sedimentabili.

Deroga al criterio sopra esposto va applicata anche a tutti gli scarichi convoglianti acque reflue domestiche allacciati a reti fognarie comunali non ancora collegati all'impianto di depurazione terminale.

Una volta collegate all'impianto di depurazione terminale gli allacciamenti a tali reti fognarie devono sottostare, nei tempi stabiliti dal Comune, alla procedura sopra descritta di chiusura e messa in sicurezza delle fosse biologiche e delle vasche Imhoff.

Il Comune ed i soggetti deputati al controllo  avranno il  diritto di ispezionare i manufatti  verificandone l'efficienza,  la regolare manutenzione o la completa disattivazione.

 

Art.  72– POTERI DEL SINDACO – RISANAMENTO DELL'ABITATO

 

Il Sindaco può emanare speciali ordinanze:

 

a)        per   la soppressione,   anche  anticipata   rispetto   all'allacciamento  alla  fognatura  pubblica,   di    pozzi  o vasche o fosse biologiche che siano ritenuti  pericolosi alla salute dei cittadini ed  inquinanti per le acque potabili;

b)        per la rimozione di cause di insalubrità delle  acque    o  delle abitazioni,  comprese la rimozione  delle    materie  luride  delle fogne già abbandonate o  da    abbandonarsi  in seguito all'allacciamento con  la    fognatura comunale (i pozzi neri,  i pozzi perdenti,  le fosse  biologiche,  ecc. messi  fuori  uso devono essere disinfettati  come prescritto  all'art.  71 e riempiti di terra o  di altri materiali inerti);

c)         per  la chiusura o la ricostruzione di canali o tubi  di scarico delle acque; 

d)        per  obbligare  il proprietario,  il cui  immobile    manchi  di  acqua,  di fornirsene  in  determinato    tempo  e di modificare i propri impianti  sanitari    adottando latrine con lavaggio a cacciata,  sifoni    e tubi aeratori;

e)        per  obbligare  il proprietario a non impedire  al    condominio  o all'inquilino o al  proprietario  di    stabili  contigui,  vicini  o interclusi,  che  lo    chieda,  il passaggio di tubi conduttori, di acqua    od il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete fognaria comunale; 

f)          per  l'esecuzione,  solo nei casi  suaccennati,  a    carico dei contravventori,  delle opere disposte e    non eseguite.

 

Le ordinanze del Sindaco saranno immediatamente  esecutorie.  Relativamente  alle  ordinanze di cui  alla lettera e), è fatta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria o degli arbitri di determinare  successivamente l'indennità a norma di legge.

 

Art.  73– PENALI

 

Nessuno potrà manomettere,  danneggiare o distruggere qualsiasi  struttura,  accessorio  o  apparecchiatura facente  parte  della  pubblica fognatura o  che  sia stata  imposta  dal Comune senza l'autorizzazione del Comune stesso;  chiunque  violi  questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione secondo quanto  nel  seguito espresso  ed  impregiudicato  il diritto da parte del Comune di revocare l'autorizzazione allo scarico.

Le  contravvenzioni alle disposizioni  contenute  nel presente  Regolamento  sono disciplinate dagli  artt. 106  e seguenti della Legge Comunale  e  Provinciale, testo unico 3.3.34, n. 333, e dall'art. 17 della Legge sulla Pubblica Sicurezza T.U. (R.D. 18.6.31, n. 773), nonché della legge 24/11/1981 n. 689 come modificata dal D.Lgs 30/12/1999 n. 507 fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

 

Art.  74– SANZIONI

 

Salve le sanzioni di cui all'articolo precedente e  le  sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/99  e dalla legge regionale 27 maggio 1985 n. 62 e loro modificazioni ed integrazioni, le inadempienze alle  presenti disposizioni regolamentari comporteranno  la  revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Prima di prendere le misure di cui al comma precedente  il Comune contesterà le inadempienze alla  parte interessata la quale,  entro 30 giorni dalla notifica della  contestazione,  potrà  presentare  le  proprie controdeduzioni.

 

Art.  75– ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE DI NORME

 

Il  presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.

Sono pertanto abrogate le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto od incompatibili con il presente Regolamento.

Per  quanto non sia previsto nelle presenti  disposizioni regolamentari,  si  osservano le norme del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni,  nonchè le disposizioni contenute nella  legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 e sue modificazioni ed integrazioni.

 

 
     
   
   
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